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Decreto — n. 2846/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2846/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2846/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24711/2024 R.G. proposto da: Andritz Diatec S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Nitti unitamente all’avvocato Gianluca Di Blasio -ricorrente- contro Fameccanica.data S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tarocco unitamente all’avvocato Dario Candellero controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1121/2024 depositata il 17/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 24711/2024 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 2846/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 2846/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Andritz Diatec S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Nitti unitamente all’avvocato Gianluca Di Blasio -ricorrente- contro Fameccanica.data S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tarocco unitamente all’avvocato Dario Candellero controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1121/2024 depositata il 17/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 24711/2024 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 2846/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali ritiro dell'azione giudiziaria chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24711/2024 R.G. proposto da: Andritz Diatec S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Nitti unitamente all’avvocato Gianluca Di Blasio -ricorrente- contro Fameccanica.data S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tarocco unitamente all’avvocato Dario Candellero controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1121/2024 depositata il 17/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 24711/2024 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 2846/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 24711/2024 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 2846/2026 Data pubblicazione 09/02/2026