Cassation court dismisses appeal due to untimely opposition to bankruptcy passivization under Art. 99 Bankruptcy Law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy opposition inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline. Although the appellant argued the documents lacked a certain date, the court noted the opposition was submitted late relative to the communication of the passivization decree. Consequently, the lower court's decree was quashed without remittal for the procedural defect alone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 1, legge fallimentare; Art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.: The opposition to the passivization of claims in bankruptcy proceedings must be filed within thirty days of the communication of the passivization decree, and failure to meet this peremptory term renders the opposition inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.702/2024 R.G. proposto da GLOBAL COSTRUZIONI S. r.l . , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PECdell’avv. Mariarosaria Cicatiello, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Fallimento TESEnergia S. r . l . -intimato - avverso il decreton. cron. 18333/2023 depositato dal Tribunale di Santa Maria Capua Veterein data 1° . 12 .20 23 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Global Costruzioni S.r.l. propose domanda di ammiss ione al passivo in chirografo del fa llimento TES Energia S.r.l. per un credito di € 65.170,40, vantato in forzadi un decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena non opposto e relativo a forniture commerciali indicate in svariate fatture.
Il giudice delegato al fallimento rigettò la domanda di ammissione al passivo , rilevando la mancanza di una tempestiva dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Global Costruzioni S.r.l.propose opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.c., producendoanche ulteriore documentazione relativa ai rapporti contrattuali sottostanti all’emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse, tuttavia, l’opposizione, ritenendo la documentazione prodotta inidonea a provare il credito con efficacia nei confronti della procedurafallimentare.
Contro il decretodel Tribunale,Global Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo. Il Fallimentoè rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « nullità della sentenzao del procedimento ai sensi dell’art. 360 , n. 4 , c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova – violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360,n. 3, c.p.c. per violazione del principio di non contestazione exart. 115 c.p.c.».
La ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto privi di data certa –e pertanto inopponibili al fallimento – i documenti prodotti a sostegno della domanda di ammissione al passivo, nonostante questi fossero stati a suo tempo prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, li cui deposito risale sicuramente a data anteriorealla dichiarazione di fallimento.
2. La Corte deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività,fissato dall’art. 99, comma 1, legge fall. 2.1. Si legge, infatti, nel ricorso per cassazione , che l’opposizione venne proposta contro « il Provvedimento di esecutività dello stato passivo delle domande tardive del 20.10.2022, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in pari data». Dal decreto impugnato risulta, inoltre, che l’opposizione fu proposta «Con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 24.11.2022».
I trenta giorni di cui all’art. 99, comma 1, legge fall . sarebbero dunque scaduti il 19.11.2022, che però era un sabato, sicché il termine venne prorogato ex lege al 21.11.2011 (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). In ogni caso, il deposito effettuato il 24.11.2022 risulta tardivo. 2.2. Poiché il tribunale non ha considerato la tardività dell’opposizione, si deve ricordare che sono rilevabili d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, «le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione» (Cass.
S.u. n. 24172/2025), in mancanza di un giudicato interno sulla questione, che può formarsi sol tant o nel caso di esplicita pronuncia del giudice del merito(v. anche Cass. S.u. n. 8501/2021, con particolare riferimento al caso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.). La conseguenza del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’opposizione è la cassazione del decreto impugnato, senza rinvioai sensi dell’ art. 382, comma 3, c.p.c. ( v. Cass. S.u. n. 8501/2021, cit.). Poiché quella rilevata d’ufficio è una questione di puro diritto, basata sulla mera constatazione dei dati cronologici risultanti dallo stesso ricorso e dal decreto impugnato, non occorre procedere alla sollecitazione del prev entivo contraddittorio della parte costituita ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.(v.
Cass. n. 17456/2022 e ulteriori precedenti ivi citati).
3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite , non avendo svolto difese la parte intimata, contumace anche davanti al tribunale. P.Q.M La Corte: cassa