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Ordinanza — n. 2780/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof of oral evidence requests and improper fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2780/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for fiduciary shares. The appellant argued the trial court failed to verify anti-money laundering obligations and ignored oral evidence requests, but the court found these criticisms lacked specificity regarding the requested evidence. The decision emphasized that the trial judge's evaluation of facts and evidence is exclusive to the lower court and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 17 et seq. d.lgs. 231/2007: The Court of Cassation cannot re-evaluate the merits of a case or the judge's assessment of evidence; appeals must specifically identify the contested facts and the precise oral evidence requested, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal fiduciary shares claim oral evidence requests anti-money laundering duties judicial fact evaluation contratto fiduciario buono di partecipazione documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3 Il secondo motivo denuncia omesso esame dell’ art. 360, comma 1 n.
Art. 17 et seq. d.lgs. 231/2007
Art. 20 d.lgs. 231/2007
Tale erronea interpretazione avrebbe indotto il Tribunale a escludere la titolarità effettiva della società ricorrente Stella di Periferia srl, in contrasto con quanto previsto dall’art. 20 del d.lvo 231/2007 e con le risultanze documentali, tra cui l’accertamento notarile effettuato dal Notaio Marangoni.
Art. 98 l.fall.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30.05.2002 n.115
art. 2704 c.c
5.1 Il Tribunale di Bergamo, dopo aver correttamente premesso che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 8053 / 2014
Cass., SU, n. 8053 / 2014), - come riformulato dall’art.
Cass., SU, n. 23650 / 2022
Cass., SU, n. 9351 / 2022
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6270/2025 R.G. proposto da: Stella di Periferia srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Rotunno, -ricorrente Seven Fiduciaria srl in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesadall'avvocato Claudio Orlando, -controricorrente avverso decreto del Tribunale Bergamo n. 2/2024 comunicato in data 20/2/2025. Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e/o per il suo rigetto.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Bergamo, con il decreto emesso il 29/1/2025 e comunicato in data 20/2/2025, rigettava il ricorso ex art. 98 l.fall., proposto da Stella di Periferia srl avverso il decreto del commissario liquidatore che, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo della Seven Fiduciaria srl in liquidazione e in lca (di seguito indicata per brevità “Procedura in lca”), aveva rigettato l’istanza di rivendica dell’opponente avente ad oggetto quote di partecipazione nel capitale in sette società ed investimenti in due differenti fondi. 2 Rilevava il Tribunale di Bergamo che il mandato fiduciario posto a fondamento dell’azione di rivendica delle partecipazioni societarie e degli investimenti non era documentalmente provato, né era munito di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale e, conseguentemente, non era opponibile alla procedura, di talchéla pretesa restitutoria rimaneva sfornita di prova. 3 Stella di Periferia srl ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; la Procedura ha svolto difese con controricorso.Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 17 e ss. del d.lvo. 231/2007, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per avere il Tribunale di Bergamo, disatteso i principi cardine della disciplina antiriciclaggio che impongono, nello svolgimento di un’attività professionale o istituzionale, di assolvere gli obblighi relativi all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo ai sensi dell’art. 17 e ss. del d.lgs. n. 231. In particolare, a dire della ricorrente, il Giudice dell’opposizione avrebbe omesso di considerare che l’ing.

Angelo Lazzari, nella duplice veste di amministratore unico e titolare del 40% delle quote sociali, soddisfaceva i criteri normativi per essere qualificato quale titolare effettivo, anche con riferimento alle partecipazioni intestate fiduciariamente a Seven Fiduciaria srl. Tale erronea interpretazione avrebbe indotto il Tribunale a escludere la titolarità effettiva della società ricorrente Stella di Periferia srl, in contrasto con quanto previsto dall’art. 20 del d.lvo 231/2007 e con le risultanze documentali, tra cui l’accertamento notarile effettuato dal Notaio Marangoni.

2. Il motivo presenta un duplice profilo di inammissibilità. 2.1 In primo luogo, della dedotta disciplina di cui all’ artt. 1, comma 2, lett. pp e 17 ss. d.lvo n. 231 del 1997, non vi è traccia nella sentenza, sicché la questione non risulta trattata, e la ricorrente non ha specificato dove, come e quando ha proposto la relativa censura. Al riguardo giova rammentare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» ( cfr.

Cass. n. 20694/2018 e 2038/2019). 2.2 In ogni caso l’argomentazione dedotta con il ricorso proposto è del tutto inconferente ed estranea al thema decidendum costituito dalla opponibilità alla Procedura in lcadel mandato fiduciario. 3 Il secondo motivo denuncia omesso esame dell’ art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., di plurimi fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti da documenti dall’assoluto valore probatorio, come il mandato fiduciario, le comunicazioni tra le parti contenenti le istruzioni di voto date negli anni dalla fiduciante alla fiduciaria e gli atti notarili.

Parimenti, si evidenzia l’ingiustificata esclusione delle istanze istruttorie richieste a prova diretta da Stella di Periferia srl. La motivazione risulterebbe apparente e contraddittoria, poiché, il Tribunale «da un lato, ha riconosciuto l’esistenza del rapporto fiduciario intercorrente tra Stella di Periferia s.r.l. e Seven Fiduciaria s.r.l. in L.C.A. e, dall’altro, è pervenuto alla conclusione –apodittica e priva di adeguata giustificazione – secondo cui il beneficiario effettivo delle azioni/quote fosse l’ing. Angelo Lazzari, in qualità di persona fisica (soggetto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. pp) del dlgs. n. 231 del 21 novembre 2007, è da annoverarsi alla stregua di titolare effettivo)». 4 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 2704, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Bergamo, ritenuto non provata la sussistenza del mandato fiduciario n. 117, sottoscritto in data 10 febbraio 2016 tra Stella di Periferia S.r.l. (fiduciante) e Seven Fiduciaria S.r.l. (fiduciaria), nonostante lo stesso sia stato allegato dalla medesima fiduciaria.

Si sostiene che il Giudice di prime cure, avendo correttamente affermato che, ai fini della validità del pactum fiduciae, non era richiesta la forma scritta ad substantiam, in evidente contraddizione con tale premessa, nella parte motiva immediatamente successiva, ha erroneamente affermato che la convenzione non fosse suffragata da alcun elemento di riscontro omettendo di considerare che, nel caso di specie, sussistevano una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare in maniera univoca l’intercorrere tra le parti di un rapporto di natura fiduciaria 5 Il due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono anch’essi inammissibili. 5.1 Il Tribunale di Bergamo, dopo aver correttamente premesso che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa di tali fatti, ha poi affermato che la dedotta esistenza del mandato fiduciario n. 117 del 10 febbraio 2016 non era suffragata da alcun elemento obiettivo di riscontro, non avendo la ricorrente versato in atti tale scrittura privata a comprova documentale della stessa. 5.2 In assenza della prova documentale del mandato fiduciario n. 117, gli ulteriori documenti prodotti dalla ricorrente (quali scritture private autenticate e non autenticate di cessione delle quote sociali delle società de quibus) non configuravano, a giudizio del collegio, indizi plurimi, precisi e concordanti tali da comprovare tanto l’esistenza del pactum fiduciae quanto l’anteriorità di quest’ultimo all’assoggettamento di quest’ultima alla l.c.a. come da decreto ministeriale del 12.06.2023. 5.2 A fronte di tali accertamenti, la censura, dietro le spoglie dei vizi di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, si risolve, nella sostanza, in una critica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti. 5.3 È utile ricordare il costante orientamento secondo il quale il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.

Cass., SU, n. 8053 / 2014), - come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 /2022 e 9351/2022). 5.4 Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la richiesta di prove orali, senza tuttavia, in violazione del principio di specificità, né indicare in quale sede i mezzi istruttori erano stati chiesti né riportare nel corpo del motivo, i capitoli di prova onde verificarne la loro concludenza ed ammissibilità. 5.5 Tutt’altro che apparente è la motivazione della sentenza che spiega con chiarezza, logicità e coerenza le ragioni in fatto e diritto della decisione.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo