Cassation appeal dismissed for failure to file within twenty days of notification under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to file it within the statutory twenty-day period following notification. Although the appeal was sent via PEC on June 21, 2021, it was not entered into the docket until September 21, 2021, missing the July 12, 2021 deadline. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal improcedibile, dismissing the request to reform the lower court's judgment against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, first paragraph, Civil Procedure Code; Art. 380-bis.1 Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if not filed within twenty days of the last notification to the opposing party, regardless of whether the defect is raised by the other side or noted ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23032/2021R.G. proposto da Rolandi Nunzio Domenico, rappresentato e difes o da ll’ avv. Vincenzo Russo -ricorrente - contro Diana SPV s.r.l., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Guzzetti e Benedetto Gargani -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1118 /202 1 , depositata il 7 aprile 2021. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 Oggetto:contratti bancari dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Nunzio Domenico Rolandi prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositatail 7 aprile 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenzadel locale Tribunale che, previa revoca del decreto ingiuntivo notificato nei suoi confronti, lo aveva condannato al pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio s.p.a. della (minor) somma di euro 36.506,56, di cui euro 14.031,25 quale saldo di un conto corrente ed euro 22.475,30 quale residuo di un mutuo chirografario, oltre rispettivi interessi convenzionali; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; - resiste con controricorso la Prelios Credit Solutions s.p.a., quale mandataria dellaDiana SPV s.r.l., intervenuta nel giudizio di appello quale cessionaria del credito controverso; -la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente esaminata la questione della procedibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente in ragione del mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla sua notifica, e, comunque, rilevabile d’ufficio; - l’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che «Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto»; -dall’esame degli atti del giudizio emerge che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC in data 21 giugno 2021, mentre alla data del 21 settembre 2021 non eraiscritto a ruolo; - risulta, dunque, evidente il mancato rispetto del termine in esame, che richiedeva il deposito del ricorsoentro il 12 luglio 2021, prorogata a tale data la scadenza del termine di ventigiorni, cadente in un giorno festivo (l’11 luglio 2021); -ne consegue che, conformemente alle richieste della controricorrente e del pubblico ministero,va dichiarata l’ improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all’art. 369, primo comma, c od . proc.civ. (cfr.
Cass. 26 ottobre 2017, n. 25453; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914; Cass. 24 maggio 2013, n. 12894); - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se