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Ordinanza — n. 2551/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of clarity and failure to explain first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2551/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its excessive length and lack of clarity, violating procedural rules on concise submissions. The appellant failed to explain the first-instance court's reasoning, making the appeal's connection to the lower decision impossible to understand. Consequently, the court rejected the request for accelerated settlement and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks clarity and fails to explain the first-instance decision, thereby preventing the court of cassation from identifying the relevant grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of clarity procedural form first instance reasoning concise submission accelerated settlement legal costs opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Impugnazione exart. 360, co.1 n.4 c.p.c.
Art. 132, n. 2 co. 4 c.p.c.
per violazione dell’art. 132, n.2 co.
Art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c.
per violazione dell’art. 132, n.2 co.
Art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
per violazione dell’art. 132, n.2 co.
art. 91 c.p
in relazione all’art. 91 c.p.c., nonché degli agli artt.
articolo 366 c.p
Ovviamente la violazione dei limiti dimensionali non determina di per sé l’inammissibilità, ma essa discende recta via dal combinato disposto dei numeri 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c., nella cui applicazione certo può tenersi conto anche del contenuto del decreto.
articolo 183 c.p
Il ricorso difatti è così congegnato: -) pagine 3-4, taglia-incolla delle conclusioni della citazione; -) pagine 4-5 taglia-incolla della citazione -) pagina 6-10 taglia-incolla della prima memoria ex articolo 183 c.p.c.
articolo 96 c.p
Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 5698/2012
19357/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012; Cass.
Cass. n. 1905/2012
5698/2012; Cass. n. 1905/2012) equivale a consegnare al giudice di legittimità un insieme di atti affastellati, nel quale questi dovrebbe individuare quanto di rilevante allo scopo.
Cass. 7381/2025
Italian court dismisses appeal claiming apparent motivation defect in bank credit contract interest calculation ruling.
Cass. n. 8303 del 2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22925/2024 R.G. proposto da : P.e.s. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Capresi -ricorrente- contro Banca Cambiano 1884 S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Fierravanti controricorrente- nonché contro Ente Cambiano Scpa in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 756/2024 depositata il 18/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Mauro Di Marzio. FATTI DI CAUSA 1. ― Società P.E.S. S.r.l. ricorre per cinque mezzi, nei confronti di Ente CAMBIANO S.c.p.A., già BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Cooperativa per Azioni, nonché di Banca CAMBIANO 1884 S.p.A., contro la sentenza del 18/04/2024 con cui la Corte di Appello di Firenze ha respinto il suo appello avverso sentenza resa in rigetto della sua domanda volta a far dichiarare la nullità della pattuizione di interessi usurari in un contratto di mutuo stipulato con la banca, con condanna della medesima a restituire alla società mutuataria l’importo di 40.574,17 euro. 2.

― Banca CAMBIANO 1884 S.p.A. resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza ed ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ― I motivi sono i seguenti. Primo. Impugnazione ex art.360, co.1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, n.2 co. 4 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione e degli artt. 281 quinquiese sexies, 156 co. 2 e 159 c.p.c.. Secondo. Impugnazione exart. 360, co.1 n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, co.2 n.4, in relazione agli artt. 113 e 115 c.p.c., 117 commi 4, 6 e 7 T.u.b., 1219, co. 2 c.c. e 1339 c.c.; 1346 c.c. e 1218 c.c...

Terzo. Impugnazione ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b, co.4, 6 e 7, degli artt. 1219, co.2 c.c. e 1339 c.c. c.c. e degli artt. 113, 115 c.p.c.. Quarto. Impugnazione ex art. 360, co.1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, co.2 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c., nonché degli agli artt. agli artt. 113 e 115 c.p.c., 117 commi 4, 6 e 7 T.u.b., 1219, co.2 c.c. e 1339 c.c.; 1346 c.c. e 1218 c.c.. Quinto. Impugnazione ex art.360, co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 117 t.u.b. e 91 c.p.c. 6.

― Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile. 6.1. ― La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore: 4. ― Il ricorso è inammissibile in ragione della sua fattura. 4.1. ― La controricorrente ha giustamente rilevato « l'assoluta mancanza di chiarezza e di sinteticità del ricorso, che rende difficile anche l'esercizio difensivo da parte della comparente». In effetti il ricorso si prolunga per 76 pagine, in aperta violazione del decreto 7 agosto 2023, n. 110, articolo 3, secondo cui:

«Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione», tenuto conto che la disposizione si applica nelle controversie di valore contenuto entro i 500.000 euro, mentre nella specie il ricorrente ha dichiarato che la causa è di valore indeterminabile.

Ovviamente la violazione dei limiti dimensionali non determina di per sé l’inammissibilità, ma essa discende recta via dal combinato disposto dei numeri 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c., nella cui applicazione certo può tenersi conto anche del contenuto del decreto. Il ricorso difatti è così congegnato: -) pagine 3-4, taglia-incolla delle conclusioni della citazione; -) pagine 4-5 taglia-incolla della citazione -) pagina 6-10 taglia-incolla della prima memoria ex articolo 183 c.p.c. con relative conclusioni; -) pagina 10 taglia-incolla della seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.; -) pagina 11 taglia-incolla quesito al c.t.u.; -) pagina 11-12 taglia-incolla delle deduzioni di parte attrice a fronte della c.t.u.; -) pagina 12-16 taglia-incolla della c.t.u. e chiarimenti; -) pagina 17-18 taglia-incolla delle conclusioni; -) pagina 19-20 taglia-incolla note di trattazione in appello; -) pagina 20-21 taglia incolla delle conclusioni; -) pagina 22-26 taglia-incolla brani atto d’appello; -) pagina 26-27 taglia-incolla istanza depositata in primo grado; -) pagina 28 taglia-incolla massima Cassazione; -) pagina 29-34 taglia-incolla sentenza appello; -) pagina 34-35 altro taglia-incolla di brani della sentenza d’appello; -) pagina 37 taglia incolla massima Cassazione e brano sentenza appello; -) pagina 38 taglia-incolla c.t.u.; -) pagina 39-47 taglia incolla atto appello; -) pagina 48-51 taglia-incolla sentenza appello; -) pagina 52 taglia-incolla sentenza appello e c.t.u.; -) pagina 53-56 taglia-incolla c.t.u.; -) pagina 58-61 taglia-incolla sentenza appello; -) pagina 63-68 taglia incolla sentenza appello; -) pagina 68-71 taglia-incolla c.t.u.; -) pagina 72 taglia-incolla c.t.u..

Ora, tale modo di procedere (che si colloca sulla scia del ricorso c.d. «spillato» nel mondo analogico: Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 22792/2013; Cass. n. 21137/2013; Cass. n. 17002/2013; Cass. n. 19357/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012; Cass. n. 1905/2012) equivale a consegnare al giudice di legittimità un insieme di atti affastellati, nel quale questi dovrebbe individuare quanto di rilevante allo scopo. Ma in tal modo si finisce per assegnare al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, il che è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria (da ult.

Cass.7381/2025). Ciò senza contare che nel caso di specie la pletoricità del ricorso si combina con la sua insufficienza espositiva, giacché il ricorrente ha trascritto decine di pagine che ha ritenuto a sé favorevoli, ma ha mancato del tutto di descrivere passaggi essenziali della vicenda processuale, tant’è che il ricorso non spiega affatto (pagina 19) come e perché il giudice di primo grado abbia deciso, la qual cosa è essenziale per comprendere il senso dei motivi d’appello e conseguentemente la decisione resa dal giudice dell’impugnazione. 6.2.

― Ritiene la Corte che non vi sia altro da aggiungere a quanto precede, tanto più che la ricorrente, la quale ha depositato memoria che non contiene considerazioni difensive riferite alla proposta di definizione anticipata, le quali considerazioni sono svolte nell'istanza di fissazione dell'udienza (il Collegio dissente dall’affermazione, che manca di un'espressa base normativa, di Cass. n. 8303 del 2024, secondo cui le ragioni di opposizione alla proposta di definizione accelerata non potrebbero essere collocate nell’istanza di fissazione dell’udienza), altro non ha fatto, in buona sostanza, che sostenere contro l'evidenza che non si tratterebbe di un ricorso assemblato e che sarebbe comunque comprensibile, il che non è, per la già evidenziata mancata esposizione delle ragioni della decisione in primo grado e della conseguente rapportabilità ad essa dell'impugnazione in appello, i cui motivi non risultano illustrati. 7.

― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello ste