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Ordinanza — n. 2536/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank loan contract enforcement regarding single-signature validity and appellate reasoning scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2536/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by borrowers against a lower court's enforcement of a bank loan contract. The appellants argued that the bank failed to provide a signed document and that the appellate court improperly re-evaluated evidence without contradicting the first instance. The court held that appellate judges may substitute their own reasoning based on existing evidence and affirmed the validity of single-signature bank contracts under the T.U.B.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 117 T.U.B.: The appellate court may substitute its own reasoning based on acquired evidence without violating the principle of contradiction, and single-signature bank contracts remain valid.

Parole chiave

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single signature contract appellate substitution bank loan enforcement contradictory principle T.U.B. validity fedecommesso fideiussione bancaria fiduciario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 3
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt.
Art. 117 T.U.B.
Art. 1460, 1813, 2697 c.c.
Art. 112, 115, 116 c.p.c.
Art. 125-bis and 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993
3, in relazione all'art. 125-bis e 117, comma 3, del d.lgs.
Art. 1327, 1284 III co, 2041 c.c.
art. 360 c.p
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n.
articolo 354 cod. proc. civ
articolo 360 bis c.p
― È inammissibile il secondo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 696 del 2002
Cass. n. 696 del 2002; Cass.
Cass. n. 4889 del 2016
696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; richiamate più di recente da Cass.
Cass. n. 19068 del 2023
4889 del 2016; richiamate più di recente da Cass. n. 19068 del 2023, non massimata).
Cass. n. 14243 del 2018
Cass. n. 14646 del 2018
14243del 2018; Cass. n. 14646 del 2018; Cass.
Cass. n. 28500 del 2023
14646 del 2018; Cass. n. 28500 del 2023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17114/2021 R.G. proposto da : Rosaria Di Bella, Giuseppe Maria Marco Trigona, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Di Bella -ricorrente- contro Findomestic Banca Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2298/2020 depositata il 23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere Mauro Di Marzio. FATTI DI CAUSA 1. ― Rosaria Di Bella e Trigona Giuseppe Maria Marco ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., contro la sentenza del 23 dicembre 2020, con cui la corte d'appello di Catania ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento pronunciato rispettivamente nei confronti della Di Bella per l’importo di € 43.310,92 in forza di un contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e nei confronti del fideiussore Trigona, in solido, limitatamente all’importo di € 40.333,00. 2.

― L’intimata non spiega difese. RAGIONI DELLA DECISIONE. 3. ― Il ricorso, in sintesi fondato sull'assunto secondo cui non sarebbe stata acquisita agli atti la prova della contestata erogazione della somma oggetto del contratto di finanziamento, peraltro mancante della firma della banca, contiene i seguenti motivi. Primo mezzo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 1460, 1813, 2697 c.c. ed agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto provata l'erogazione del prestito.

Si sostiene che la corte territoriale, sulla base di una argomentazione totalmente differente rispetto a quella del giudice di primo grado, in virtù della quale era stato proposto appello, ha ritenuto provata la erogazione del finanziamento, avversata sotto ogni profilo dai concludenti, sulla base di documenti diversi da quelli esaminati dal primo giudice. Secondo mezzo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art.360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 125-bis e 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993 e degli artt. 1327 1284 III co e 2041 c.c..

Si sostiene che, nonostante la autorevole giurisprudenza indicata dalla corte territoriale in materia di c.d. contratto monofirma, il requisito della forma scritta sarebbe anche strutturale, oltre che funzionale. 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo mezzo è infondato. È agevole osservare che il giudice di appello, nel confermare, come in questo caso, la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione, alla sola condizione che la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato.

E cioè, avuto riguardo al precetto stabilito dall’oggi abrogato articolo 353, nonché dall’articolo 354 cod. proc. civ., ove sono individuati i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, non v’è dubbio che per il resto il giudice d’appello abbia il potere/dovere di decisione sul devolutum, il che logicamente include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita (p. es. Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; richiamate più di recente da Cass. n. 19068 del 2023, non massimata).

Ora, nel caso di specie non vi è alcun dubbio né che la Corte d'Appello abbia operato nell'ambito di quanto devoluto, avendo rigettato i motivi spiegati dagli allora appellanti, né che abbia utilizzato elementi istruttori ritualmente acquisiti al giudizio. Neppure può prestarsi consenso all'opinione manifestata dai ricorrenti, secondo cui, così ragionando, l'appellante si troverebbe a dover «confutare gli altri elementi di prova non considerati idonei allo scopo dal primo giudice»: difatti, non risulta per nulla che il giudice di primo grado avesse giudicato inidonei gli elementi di prova valorizzati dal giudice d'appello, mentre, semplicemente, egli non li aveva considerati, reputando sufficiente soffermarsi sulla documentazione contrattuale già presa in considerazione. 4.2.

― È inammissibile il secondo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c.. Questa S.C. ha difatti più volte ribadito il principio della validità del contratto monofirma anche in materia di contratti bancari, come tali soggetti alla disciplina dell’articolo 117 del T.u.b. (Cass. n. 14243del 2018; Cass. n. 14646 del 2018; Cass. n. 28500 del 2023). 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso artic