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Ordinanza — n. 2519/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on compensation and temerary litigation damages, citing established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2519/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Damanti brothers' appeal against a lower court ruling that reduced restitution amounts via compensation. The plaintiffs argued for violation of civil code provisions and unjust partial litigation cost allocation, while the bank contended the compensation was legally sound. The court dismissed the appeal because the lower court's application of existing jurisprudence was not erroneous and the plaintiffs failed to prove a new legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The Court of Cassation rejects appeals claiming violation of settled case law regarding compensation and temerary litigation damages when the lower court's decision aligns with the current judicial direction.

Parole chiave

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compensation of claims temerary litigation damages partial victory in litigation case law evolution accelerated settlement proposal restituzione di prestazioni complementari credito di rimborso compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis c.p.c.
Il secondo mezzo è inammissibile in ossequio al principio secondo cui: «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 96 c.p.c.
Violazione dell’art. 96 c.p.c.: erronea esclusione del risarcimento del danno per lite temeraria in favore dei damanti.
Art. 1148 c.c.
Art. 1458 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2038 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Violazione dell’art. 91 c.p.c.: ingiusta compensazione parziale (un terzo) delle spese di lite del primo e secondo grado in conseguenza del parziale accoglimento del gravame.
art. 91 c.p
Violazione dell’art. 91 c.p.c.: ingiusta compensazione parziale (un terzo) delle spese di lite del primo e secondo grado in conseguenza del parziale accoglimento del gravame.
art. 96 c.p
Violazione dell’art. 96 c.p.c.: erronea esclusione del risarcimento del danno per lite temeraria in favore dei damanti.
art. 96 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 96 c.p.c.: erronea esclusione del risarcimento del danno per lite temeraria in favore dei damanti.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3 sez., 15 giugno 1965, n. 1230
Tale condanna non può quindi essere pronunziata a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite» (Cass., 3 sez., 15 giugno 1965, n. 1230.
Cass., 3 sez., 11 dicembre 1968, n. 3950
Sono conformi: Cass., 3 sez., 11 dicembre 1968, n. 3950.
Cass., 3 sez., 15 settembre 1970, n. 1459
Cass., 3 sez., 15 settembre 1970, n. 1459.
Cass., sez. lav., 28 maggio 1976, n. 1929
Cass., sez. lav., 28 maggio 1976, n. 1929.
Cass., 3 sez., 17 giugno 1977, n. 2524
Cass., 3 sez., 17 giugno 1977, n. 2524.
Cass., 1 sez., 8 gennaio 1979, n. 67
Cass., 3 sez., 15 luglio 1991, n. 7815
Cass., 3 sez., 15 luglio 1991, n. 7815.
Cass., 1 sez., 28 luglio 2000, n. 9897
Cass., 1 sez., 28 luglio 2000, n. 9897.
Cass., 1 sez., 15 settembre 2000, n. 12177
Cass., 1 sez., 15 settembre 2000, n. 12177.
Cass., 1 sez., 2 marzo 2001, n. 3035
Cass., 1 sez., 2 marzo 2001, n. 3035).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25555/2024 R.G. proposto da : Tommaso Damanti, Salvatore Damanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Tarallo -ricorrente- contro Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare Di Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Peritore controricorrente- nonché contro Banca Popolare sant'Angelo Scpa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 733/2024 depositata il 26/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere Mauro Di Marzio. FATTI DI CAUSA 1. ― DAMANTI Tommaso e DAMANTI Salvatore ricorrono per tre mezzi, nei confronti della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A., contro la sentenza del 26 aprile 2024 con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente accolto l’appello della banca nei loro confronti riducendo le somme da restituire a € 199.290,53 in favore di Salvatore Damanti e € 131.036,94 in favore di Tommaso Damanti, riduzione derivante dalla compensazione dell’originario credito vantato dagli investitori con le cedole che erano state loro accreditate nei mesi di luglio degli anni 2007 e 2008. 2.

― La banca, Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Sicilia, soc. coop. per azioni, resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― I ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1148, 1458, 2033 e 2038 del codice civile in relazione alla condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle cedole incassate mediante compensazione.

La Corte di Appello ha erroneamente applicato le disposizioni dettate dagli articoli 1148, 2033 e 2038 CC laddove ha accolto il settimo motivo di gravame con il quale ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto dell’Istituto Bancario alla compensazione delle somme dovute a titolo di restituzione del valore nominale delle obbligazioni GM, oggetto del contratto risolto, con il valore delle cedole incassate dagli investitori, in buona fede, prima della domanda giudiziale. Secondo motivo. Violazione dell’art. 91 c.p.c.: ingiusta compensazione parziale (un terzo) delle spese di lite del primo e secondo grado in conseguenza del parziale accoglimento del gravame.

Quale conseguenza del parziale accoglimento del gravame, la Corte di Appello di Palermo ha ingiustamente compensato per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Terzo motivo. Violazione dell’art. 96 c.p.c.: erronea esclusione del risarcimento del danno per lite temeraria in favore dei damanti. La Corte di Appello ha rigettato la domanda dei Damanti per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonostante l’evidente infondatezza delle argomentazioni addotte dalla Banca Popolare Sant’Angelo sia in primo grado sia in appello. 6.

― Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque manifestamente infondato. 6.1. ― La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore: 3. ― Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza, sul primo mezzo, è conforme ai principi enunciati da Cass. 8 gennaio 2025, n. 423. Il secondo mezzo è inammissibile in ossequio al principio secondo cui: «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass. 17 ottobre 2017, n.24502, tra le innumerevoli).

Il terzo mezzo è manifestamente infondato: l’appello della banca è risultato fondato in parte, e la soccombenza solo parziale esclude l’applicabilità della lite temeraria. Il principio da applicare è il seguente: «Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, secondo la precisione dell'art. 96 cod. proc. civ., è la totale soccombenza, accompagnata da particolari stati soggettivi del soccombente, distintamente contemplati in ipotesi differenziate, del primo e del secondo comma della norma di rito.

Tale condanna non può quindi essere pronunziata a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite» (Cass., 3 sez., 15 giugno 1965, n. 1230. Sono conformi: Cass., 3 sez., 11 dicembre 1968, n. 3950. Cass., 3 sez., 15 settembre 1970, n. 1459. Cass., sez. lav., 28 maggio 1976, n. 1929. Cass., 3 sez., 17 giugno 1977, n. 2524. Cass., 1 sez., 8 gennaio 1979, n.

67. Cass., 3 sez., 15 luglio 1991, n. 7815. Cass., 1 sez., 28 luglio 2000, n. 9897. Cass., 1 sez., 15 settembre 2000, n. 12177. Cass., 1 sez., 2 marzo 2001, n. 3035). 6.2. ― La memoria illustrativa contiene un'approfondita disamina riferita esclusivamente al primo mezzo: e cioè i ricorrenti hanno correttamente ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza sulla materia, prendendo atto dell'indirizzo più recente richiamato nella proposta. Questo però non vuol dire che in proposito sussista un contrasto tale da giustificare l'intervento delle Sezioni Unite: la giurisprudenza bene può evolversi, ed è questo il caso, sicché, come del resto emerge dalla stessa memoria dei ricorrenti, l'attuale indirizzo giurisprudenziale della sezione, che è quella deputata a trattare la materia delle controversie bancarie, è l'indirizzo già richiamato nella proposta di definizione anticipata.

E ciò rende il ricorso manifestamente infondato (se non inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.), giacché contrastante con la giurisprudenza ferma al momento della decisione. Bisogna aggiungere che il ricorrente, a pagina 10, sostiene che, a seguito dell'applicazione del nuovo indirizzo dovrebbe essere riconosciuta in favore dell’investitore una speculare utilità sul denaro versato all'intermediario per eseguire l'operazione: il che però pone una questione nuova che, ovviamente, non può avere ingresso in questa sede.

Sugli altri due motivi vanno confermate le considerazioni già svolte nella proposta di definizione accelerata. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 5.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d