Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a bankruptcy trustee, did not respond to the court's proposal for case definition, while the opposing party argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 376/2024 R.G. proposto da: Maddalena Lapelosa, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ricciardi unitamente all’avvocato Maria Gurrado -ricorrente- contro Curatela Del Fallimento Società "l'Arco Verde S.r.l." in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Di Caro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.364/2024 depositata il 26/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 376/2024 Numero sezionale 50/2026 Numero di raccolta generale 2317/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 376/2024 Numero sezionale 50/2026 Numero di raccolta generale 2317/2026 Data pubblicazione 04/02/2026