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Decreto — n. 2297/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2297/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2297/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16148/2021 R.G. proposto da: Fallimento N. 4/2019 Di Icpl Srl In Liq.ne in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bisozzi -ricorrente- contro Fallimento N. 40/2014 Della Interporto Di Roma Piattaforma Logistica Di Civitavecchia S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo De Belardini -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia nel RG n.2274/2020 depositato il 01/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2297/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16148/2021 R.G. proposto da: Fallimento N. 4/2019 Di Icpl Srl In Liq.ne in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bisozzi -ricorrente- contro Fallimento N. 40/2014 Della Interporto Di Roma Piattaforma Logistica Di Civitavecchia S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo De Belardini -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia nel RG n.2274/2020 depositato il 01/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento credito nel fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento procedura di fallimento ancillare recupero di crediti annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16148/2021 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 2297/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16148/2021 R.G. proposto da: Fallimento N. 4/2019 Di Icpl Srl In Liq.ne in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bisozzi -ricorrente- contro Fallimento N. 40/2014 Della Interporto Di Roma Piattaforma Logistica Di Civitavecchia S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo De Belardini -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia nel RG n.2274/2020 depositato il 01/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16148/2021 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 2297/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 9.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 16148/2021 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 2297/2026 Data pubblicazione 04/02/2026