Court dismisses revocation action against property sales, upholding creditor rights despite invalid security guarantees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Bank's appeal to revoke property sales made by the deceased Bruno Passeri to his relatives. While the Bank argued the sales were fraudulent, the court found the evidence of malicious intent (scientia damni) and damage to creditor equality was sufficient and consistent with first-instance findings. Consequently, the sales were confirmed as valid, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 1956 c.c.: The revocatory action succeeds if the debtor's acts cause damage to creditors, regardless of the validity of the security guarantees, provided the subjective intent to harm creditors is proven by concordant presumptions.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19469/2021 R.G. proposto da: Nella Passeri, Sabrina Placidi, Maurizio Passeri, Anna Maria Lamberti, Cristina Cozzali, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Caforio -ricorrente- contro 2 Worlds Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Barboni -controricorrente- nonché contro Banco Di Desio E Della Brianza Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 297/2021 depositata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'. FATTI DI CAUSA 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 6/12/2016 il Banco di Desio e della Brianza SpA ha convenuto i sig.ri Lamberti Anna Maria - in proprio e quale erede di Passeri Bruno, deceduto il 31/3/2016 - Passeri Nella, Passeri Maurizio, Cozzali Cristina e Placidi Sabrina innanzi al Tribunale di Perugia chiedendo di revocare ex art.2901 c.c. la vendita di beni immobili effettuata da Passeri Bruno in favore della nipote Cozzali Cristina per atto notarile del 16/1/2014, trascritto il 17/1/2014, e la vendita di beni immobili effettuata da Passeri Bruno in favore della nuora Placidi Sabrina, per atto notarile dell’1/3/2016, trascritto il 4/4/2016, dichiarando altresì inopponibili il diritto di uso che l’acquirente, con i medesimi atti, ha trasferito al venditore Passeri Bruno e alla di lui moglie Lamberti Anna Maria.
La Banca ha rappresentato di essere creditrice nei confronti di Passeri Bruno per le fideiussioni da questi rilasciate in favore di Edil.co.ri.ed. S.r.l. in data 17/9/1990 e di Edilizia F.lli Passeri di Passeri Bruno Ubaldo S.n.c. in data 15/7/1990, rispettivamente debitrici per la somma di € 285.912,23, quale residuo debito a seguito di transazione intervenuta il 16/03/2015, e per la somma di € 267.035,41, quale saldo debitore del c/c al 10/02/2014. I resistenti hanno eccepito l’inefficacia degli atti di fideiussione per violazione dell’art. 1956, co. 1 c.c., in quanto la Banca ricorrente aveva concesso ulteriori crediti alle società garantite, già in precarie condizioni economiche, senza specifica autorizzazione da parte del fideiussore, nonché l’inefficacia per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e la insussistenza della scientia fraudis in capo al de cuius e della scientia damni in capo agli acquirenti.
Con ordinanza del 16/3/2018 il Tribunale di Perugia ha accolto il ricorso e dichiarato l’inefficacia delle citate vendite, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria e affermando che l’eccezione di invalidità delle fideiussioni ex art. 1956 c.c. era irrilevante, perché la contestazione del credito garantito formava oggetto di un altro giudizio, pendente tra le stesse parti. Gli eredi di Bruno Passeri hanno proposto appello, sostenendo l’insussistenza del credito della Banca per inefficacia delle fideiussioni, per violazione degli artt. 1956, 1375 e 1938 c.c., e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e l’eccessività delle spese di lite.
La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello, confermando le valutazioni espresse dal Tribunale, in particolare condividendo la devoluzione della questione della validità delle fideiussioni in altro giudizio pendente fra le parti- potendo l’azione revocatoria riguardare un credito contestato-, ritenendo comunque insussistente la violazione dell’art 1956 c.c., rilevando la legittimazione passiva dei sig.ri Passeri e Lamberti, quali eredi di Bruno Passeri, rispetto al credito che era stato oggetto di transazione, e individuando gli elementi indiziari attestanti la scientia damnidi fideiussore e acquirenti.
2) Con ricorso notificato il 19/7/2021 i sig.ri Passeri Maurizio, Passeri Nella, Lamberti Anna Maria, Placidi Sabrina e Cozzali Cristina, tutti in qualità di eredi di Passeri Bruno, hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia proponendo tre motivi di ricorso. 2Worlds srl (succeduta nel credito) resiste con controricorso. Banco di Desio e della Brianza spa non si è costituita nel presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Primo Motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 1956 c. 1 c.c., 1375 c.c., 1938 c.c. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.-Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché ha ritenuto che la validità delle fideiussioni siano un aspetto da devolvere alla cognizione di altro giudice, ritenendo come valido presupposto per la revocatoria anche un credito contestato e quindi nella sostanza omettendo di pronunciarsi sulla contestata inefficacia delle fideiussioni ex artt. 1956, 1375 e 1938. I ricorrenti hanno sostenuto (e ribadito nella memoria 7/1/2026) l‘inefficacia delle fideiussioni, l’inesistenza del credito vantato nei confronti della Edilizia F.lli Passeri snc (facendo anche riferimento alla CTU contabile esperita nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Perugia R.G. n. 4082/2104, CTU con cui è stato ricalcolato il saldo del c/c e riscontrato che esso è positivo per il correntista) e il loro difetto di legittimazione passiva relativamente al credito vantato nei confronti della Edil Co.Ri.Ed. srl perché la transazione del 16/3/2015 era intervenuta solo tra la Edil Co.Ri.Ed. srl e la Banca e non aveva coinvolto il sig.
Bruno Passeri. Hanno inoltre argomentato circa l’inefficacia delle fideiussioni per violazione dell’art. 1956 c.c. o comunque per violazione della buona fede contrattuale. 1.1) Il motivo è infondato. Si osserva che sia il Giudice del primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto che la questione dell’eccepita inefficacia delle fideiussioni dovesse essere risolta nell’ambito dei giudizi già pendenti tra le parti per l’accertamento della validità degli atti di fideiussione, potendo l’azione revocatoria essere esperita anche sulla base di un credito contestato.
Tale decisione risulta corretta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte: “Ai fini dell’”actio pauliana” è sufficiente la mera ragione di credito, anche eventuale o litigiosa. Ai fini del valido esercizio dell'azione revocatoria ordinaria la nozione di “credito” va intesa in senso ampio, includendo anche la mera ragione o aspettativa di credito, senza che sia necessario che il credito presenti i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; di conseguenza anche il credito eventuale o litigioso (purché non manifestamente infondato) è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'”actio pauliana” (Cass. civ., sez.
I, 27/05/2025, n. 14104); (Cass. civ., sez. III, 17/06/2024, n. 16819); “É stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez.
III, 28/08/2023, n. 25331). Si ritiene, pertanto, che correttamente la sentenza impugnata abbia considerato idoneo, ai fini del valido esercizio dell’azione revocatoria, il credito al quale ineriscono le fideiussioni oggetto di causa, anche se esso sia oggetto di accertamento nell’ambito di altro giudizio. Si tratta, più precisamente, come riferito dai ricorrenti stessi, di due giudizi: giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Perugia R.G. 8592/2016 per il credito vantato dalla Banca nei confronti della Edil.co.ri.ed. S.r.l., di €. 285.912,23, e nel quale è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dei signori Maurizio Passeri, Anna Maria Lamberti e Nella Passeri perché la transazione del 16/3/2015 non avrebbe coinvolto il sig.
Bruno Passeri; e il giudizio di opposizione pendente davanti al Tribunale di Perugia R.G. 4082/2014, per il credito vantato dalla Banca nei confronti della Edilizia F.lli Passeri di Passeri Bruno Ubaldo S.n.c., di €. 267.035,41, e nel quale è stata disposta CTU contabile per accertare il saldo del c/c 4776. Si ritiene, pertanto, che correttamente la Corte abbia devoluto alla cognizione di questi altri giudizi le questioni inerenti alle eccezioni di inefficacia delle fideiussioni e di difetto di legittimazione passiva. Si sottolinea altresì che la questione dell’esistenza dei crediti non è stata oggetto di motivo di appello (avendo gli appellanti dedotto in secondo grado solo l’inefficacia delle fideiussioni per violazione degli artt.1956, 1375 e 1938 c.c.).
2) Secondo Motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., della legge n. 287/1990 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ignorato l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, da essi sollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, sostenendo che tale eccezione è anche rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. 2.1)Il motivo è inammissibile.
L’eccezione in esame non ha formato oggetto di motivo di appello, né può ritenersi che il giudice dovesse rilevare d’ufficio la nullità. Si osserva, infatti, che l'eccezione formulata soltanto in comparsa conclusionale è inammissibile: ciò perché le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte nel corso del giudizio e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum. Quanto detto vale anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio, se tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo.
La rilevabilità d'ufficio, infatti, va tenuta distinta dall'accertamento d'ufficio: la prima presuppone pur sempre che i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della domanda risultino dal materiale probatorio già acquisito: sicché l'assenza (o la tardiva produzione, come nel presente caso, in cui solo in sede di comparsa conclusionale sono stati prodotti il provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia e lo schema di fideiussione da questo sanzionato) degli elementi probatori in base ai quali poter accertare la dedotta nullità preclude al giudice il rilievo d'ufficio.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: “Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre -a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla” (Cass. civ., sez.
III, 31/07/2025, n. 22102).
3) Terzo Motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 2901 c.c. e dell’art.2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.- Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per erronea considerazione degli elementi di prova relativamente ai presupposti dell’azione revocatoria. 3.1)Il motivo è inammissibile. In primo luogo, i ricorrenti contestano la decisione impugnata per mancato accertamento dell’inesistenza del credito fatto valere dalla Banca (considerata la CTU esperita nel R.G. 4082/2014 e il difetto di legittimazione passiva eccepito nell’altro giudizio), ma tale contestazione è assorbita da quanto sopra esposto circa l’ammissibilità dell’azione revocatoria anche in caso di credito sub iudice.
I ricorrenti contestano poi la valutazione degli elementi indiziari indicati dalla Corte d’Appello per l’accertamento dei presupposti dell’eventus damnie della scientia damni. La contestazione è inammissibile, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito(“Non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito…In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre”, Cass. civ., sez.
I, 3/02/2025, n. 2573). In particolare, riguardo alla scientia damni, la Corte d’Appello ha esposto compiute valutazioni: “In altro motivo, si censura il capo dell’ordinanza impugnata che ha affermato la scientia damni in capo al fideiussore…, poiché questi, dopo avere sostenuto i propri figli nell’attività di impresa all’epoca in cui era stata contratta la fideiussione, aveva cercato di garantire, prima della sua morte, una stabilità economica delle nipoti per il loro futuro…Nella formulazione del motivo, può desumersi, al contrario, la piena consapevolezza del fideiussore, quale disponente di tutti i propri beni negli atti di alienazione revocati, della lesione della par condicio creditorum compiuta tramite gli atti di disposizione, dovuta non soltanto ai rapporti di parentela con gli acquirenti, ma anche ad altri elementi, che si pongono quali dati fortemente indiziari rispetto all’elemento soggettivo della revocatoria.
In tal senso, agiscono le presunzioni rappresentate dall’immediata trascrizione dei contratti, preliminari e definitivi, rispetto alla loro stipulazione, avvenuta presso il medesimo Notaio e la retrocessione dei diritti reali limitati sui fondi trasferiti in proprietà allo stesso venditore e alla moglie, in modo diretto da parte di Cristina Cozzali e indiretto, da parte di Sabrina Placidi, nei confronti di Bruno Passeri, che li ha trasferiti alla propria moglie, Anna Maria Lamberti. Al riguardo, è superfluo l’accertamento se i diritti reali limitati sui fondi trasferiti in proprietà siano stati oggetto di una specifica clausola, apposta al contratto di vendita o altrimenti, di un successivo atto di retrocessione, perché comunque dal complesso delle operazioni eseguite si ricava la piena consapevolezza di venditori e acquirenti circa la lesione, che in tal modo era stata compiuta, della par condicio creditorum.
Gli indizi, sopra rappresentati, sono in ogni caso gravi, precisi e concordanti, per tale ragione indicativi della prova della scientia damni in capo alle parti che hanno partecipato agli atti revocati”. E riguardo all’eventus damni, la Corte ha riportato quanto osservato dal Tribunale (circa la disposizione del patrimonio del debitore mediante una vendita contestuale di una pluralità di beni, attestante il pregiudizio alle ragioni del creditore), confermando la decisione di primo grado. Né sono specifiche le contestazioni sollevate dai ricorrenti riguardo a queste valutazioni.
4) Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,