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Ordinanza — n. 2246/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for priority payment in bankruptcy due to lack of temporal connection to bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2246/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appellant's appeal against the bankruptcy judge's decision to grant a non-priority claim for the return of overpaid funds. The appellant argued the debt arose from the contract rather than the payment timing, but the court held the obligation stemmed from unjust enrichment, not the debtor's administration. Since the debtor's bankruptcy petition was declared inadmissible before the claim arose, the necessary temporal link to bankruptcy proceedings was absent, rendering the priority claim inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 111 legge fallimentare; Art. 2033 c.c.: A claim for unjust enrichment does not qualify for priority payment in bankruptcy merely because it arose chronologically during the pendency of a bankruptcy petition, as it lacks the required occasionality and connection to the debtor's administration.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy priority payment unjust enrichment claim insolvency proceedings temporal connection requirement non-priority chirographic debt azione creditoria pagamento degli arretrati divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art.
Art. 336, c.p.c.
Art. 653, comma 2, c.p.c.
Art. 111 legge fall.
3, c.p.c.,in relazione all’art. 111 legge fall.».
Art. 2033 c.c.
Si tratta, pertanto, di un’obbligazione ex lege(art. 2033 c.c.), come tale estranea sia al concetto di amministrazione del patrimonio e dell’impresadel debitore, sia, conseguentemente, anche alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Art. 161, comma 7, legge fall.
Art. 162 legge fall.
non venne mai ammessa al concordato preventivo, in quanto la sua domanda fu dichiarata inammissibile con decreto in limine ai sensi dell’art. 162 legge fall., con contestuale dichiarazione di fallimento.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2033 c.c
Si tratta, pertanto, di un’obbligazione ex lege(art. 2033 c.c.), come tale estranea sia al concetto di amministrazione del patrimonio e dell’impresadel debitore, sia, conseguentemente, anche alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.u. n. 42093/2021
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18291/2019 R.G. proposto da SEGECO S. r.l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Paolo Emilio n. 32, presso lo studiodell’avv. Mara Curti, rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Di Pede -ricorrente - contro Fallimento COS.ME Costruzioni Metalliche S. r . l . , elettivamente domiciliato in Roma, via San Valentino n. 21 , presso lo studio dell’avv. Fabrizio Carbonetti, rappresentato e difesodall’avv. Marco Del Zotto -controricorrente - avverso il decreto depositat o dal Tribunale di Pordenone nel procedimento iscritto al n. R.G. 111/2019in data 4 . 4 .20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA SOGECO S .r.l. presentò domanda di insinuazione al passivo del fa llimento COS.ME Costruzioni Metalliche S.r.l. [COS.ME S.r.l.] per un credito di € 20.909,51 , vantato a titolo di parziale restituzione della maggior somma versata in esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto daCOS.ME S.r.l. e contro il quale la ricorrente aveva proposto opposizione,che era stata parzialmente accolta dal Tribunale di Venezia. Il giudice delegato al fallimento ammise il credito al passivo, ma in via chirograf aria , disattendendo la richiesta di riconoscimento della prededuzione, avanzata da SOGECO S.r.l. sulla base del rilievo che il pagamento della somma poi rivelatasi eccessiva era stato effettuato in pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo che COS.ME S.r.l. aveva depositatoal Tribunale di Pordenone.

Per insistere sul riconoscimento della prededuzione SOGECO S.r.l. propose opposizione allo stato p a ssivo , che venne respinta dal collegio. Contro il decretodel Tribunale,SOGECO S.r.l. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in due motivi . Il Fallimentosi è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (più precisamente ciascuna parte ha depositato due memorie illustrative, perché la data originariamente fissata per la camera di consiglio venne rinviata su richiesta della ricorrente, al fine di una trattazione contestualecon altro ricorso, del tutto analog o, nel frattempo pendente tra le stesse parti e che viene infatti separatamente trattato nella medesima adunanza odierna).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia«violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., in relazione a gli artt. 33 6 , 653, comma 2, c.p.c. e 111 legge fall.». La ricorrente contesta al Tribunale di avere erroneamente ricondotto il momento genetico del credito restitutorio al preesistente rapporto contrattuale (appalto) , oggetto di controversia nella citata causa di opposizione a decreto ingiuntivo, invece che al tempo del pagamento rivelatosi poi parzialmente indebito.

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 111 legge fall.». Si censura la decisione del Tribunale di Pordenone per avere negato il rango prededucibile al credito ammesso al passivo nonostante esso siasorto «in occasione» del concordato preventivo, ovverosia in pendenza della domanda depositata da COS.ME S.r.l.per l’ ammissione a quella procedura concorsuale .

3. Conviene prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, il qualeè infondato. 3.1. Secondo l’interpretazione dell’art. 111 legge fall. consolidata nella giurisprudenza di legittimità, il criterio della occasionalità tra fatto generativo del credito e procedura concorsuale non si esaurisce in una mera coincidenza cronologica, ma si connota, di norma,anche «per l’imputazione del rispettivo titolo all’attivit à̀ degli organi della procedura stessa», poiché altrimenti risulterebbe « palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa» (Cass.

S.u. n. 42093 del 2021). Al di fuori dell’ambito degli atti compiuti dagli organi della procedura, ovverosia con riferimento agli atti compiuti dal debitore, diventa fondamentale la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con cui si individua no gli «atti legalmente compiuti», che – secondo il disposto dell’art.161, comma 7, legge fall. – fanno sorgere « crediti dei terzi … prededucibili ai sensi dell’art. 111». E assume rilievo decisivola precisazione che le nozioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non hanno carattere assoluto, ma vanno definite in rapporto al contesto della crisi d’impresae a l tipo di iniziativa adottatad a l debitore per porvi rimedio ; di modo che atti che sarebbero di ordinaria amministrazione in un normale contesto di esercizio dell’impresa potrebbero non esserlo nell’ambito della procedura concorsuale (Cass. n. 36370/2023).

Per questo si è stabilito altresì che il giudizio sul carattere ordinario o straordinario dell’atto di amministrazione richiede che il debitore abbia assolto «l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti»(Cass. n. 55/2025). 3.2. Nel caso di specie , a ben vedere, la fonte dell’obbligazione indicata da parte ricorrente non è un atto di amministrazione posto in essere dal debitore, bens ì un pagamento indebito eseguito in suo favoredal creditore , di cui quest’ultimo chiede la restituzione.

Si tratta, pertanto, di un’obbligazione ex lege(art. 2033 c.c.), come tale estranea sia al concetto di amministrazione del patrimonio e dell’impresadel debitore, sia, conseguentemente, anche alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Ai fini che qui interessano, non si tratta di un credito sorto «per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore» (art.161, comma 7, legge fall.), ma di un credito sorto in conseguenza di un fatto verificatosi in mera coincidenza cronologica con la pendenzadella domanda di concordato.

Il che non basta per integrare gli estremi del credito sorto «in occasione» della procedu ra concorsuale, così come esso deve essere inteso ai sensi della citata giurisprudenza.

4. In carenza del requisito dell’occasionalità (rettamente intesa) di cui all’art. 111 legge fall. , il motivo di ricorso è infondato,anche a prescindere da una ulteriore considerazione che pare essere sfuggitasia al giudice del merito che alle parti in causa. Per quanto è dato di apprendere dalla narrazione della vicenda contenuta negli atti di parte, COS.ME S.r.l. non venne mai ammessa al concordato preventivo, in quanto la sua domanda fu dichiarata inammissibile con decreto in limine ai sensi dell’art. 162 legge fall., con contestuale dichiarazione di fallimento.

Ne segue cheil credito di SOGECO S.r.l. mai avrebbe potuto essere ammesso in prededuzionenel fallimento , tenuto conto che il riconoscimento di tale rango al credito sorto «in occasione o in funzione» del concordato preventivo presuppone l’accertamento della consecuzione tra procedure, la quale, a sua volta, « esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta» (Cass. S.u. n. 42093/2021).

5. L’infondatezza del secondo motivo rende inammissibile il primo, perché irrilevante, essendo inidoneo a scalfire la correttae autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, ovverosia l’assenza del requisito dell’occasionalità, sia pur considerandoche il credito insinuato al passivo sorse in pendenza della domanda per l’ammissione al concordato preventivo.

6. Rigettato il ricorso , le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi