Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Ilva Spa, did not act within this timeframe, while the respondent, Angelo Pignatale, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1225/2023 R.G. proposto da: Ilva Spa In Amministrazione Straordinaria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Fulco unitamente all’avvocato Stefano Solli -ricorrente- contro Angelo Pignatale, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Della Porta Rodiani unitamente agli avvocati Gemma Dione, Maria Teresa Basile controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano al RG n. 35996/2019 depositato il 02/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1225/2023 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 2179/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/01/2026 Ferro Massimo Numero registro generale 1225/2023 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 2179/2026 Data pubblicazione 02/02/2026