Court corrects a prior order's material error regarding attorney fee deduction from litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court authorized an ex officio procedure to correct a material error in a previous order where the defendant's attorney fees were incorrectly omitted from the cost deduction. The parties argued that the prior ruling failed to account for the specific request to deduct fees under Article 93 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the revision of the prior decision to include the proper deduction for the defending lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The court may correct a material error in a prior order when a party's request for fee deduction was overlooked, ensuring the correct application of statutory provisions for uncollected fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4351/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 25/02/2025, nel procedimento vertente tra le parti POINT SERVICE S.R.L. CON UNICO SOCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO LI ROSI, FABRIZIO DI MARZIO -già ricorrente- contro MORANDO NADIA, SORECA RAFFAELE, CAMMARANA MANUELE, CAPUTO GIUSEPPE, TIDONA GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO VALLONE -già controricorrenti- nonché FALLIMENTO POINT SERVICE SRLCON UNICO SOCIO, PALMA GAETANO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CATANIA-già intimati- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 4612/2025,depositata il 21/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1. – Con istanza del 24.2.2025, l’avv. Massimo Vallone, difensore di MORANDO NADIA, SORECA RAFFAELE, CAMMARANA MANUELE, CAPUTO GIUSEPPE e TIDONA GIORGIO, già controricorrenti nel giudizio iscritto al n. R.G. 16349/2020, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, che lo ha definito, laddove la ricorrente POINT SERVICE S.R.L. CON UNICO SOCIO è stat a condannataa rimborsare le spese del giudizio ai suddetti controricorrenti, senza distrazione delle spese e dei compensi in favore dello stesso difensore, ex art. 93 c.p.c., nonostante l’apposita richiesta formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. 2.
— Con provvedimento del 25.2.2025 la Presidente titolare d ella Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. — Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio diparte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391 - bis c.p.c., sul rilievo che nel controricorso il difensore degli allora controricorrenti aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ( che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarinoanticipate). 4.
— Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n.4612/2025, nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. 5. — Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, pubblicata il 21/02/2025, sia corretto nel senso che dopo le parole « c ondanna l a ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio,che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%» si aggiungano le parole «disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario , avvocato Massimo Vallone», fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. p