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Ordinanza — n. 1953/2026 — snciv Generato dall'IA

Court corrects prior order to add attorney fee deduction for non-statutory lawyers despite office-initiated appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The opposing party argued that the prior order failed to include a deduction of attorney fees for non-statutory lawyers, despite their explicit request in the counter-claim. The Court agreed that the material error existed and mandated the addition of the fee deduction clause, while declining to rule on the current appeal's costs due to its office-initiated nature.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The Court may correct material errors in prior rulings when a party previously requested the deduction of fees for non-statutory lawyers, ensuring the final order reflects the original claim for cost allocation.

Parole chiave

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material error correction non-statutory lawyers attorney fee deduction office initiated appeal cost allocation ruling correzione di errore materiale vizio di procedura risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
— Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio diparte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391 - bis cod.
Art. 93 c.p.c.
34282/2024, che lo ha definito, laddove il ricorrente ISMEA è stat o condannat o alla refusione delle spese del giudizio, senza distrazione ex art. 93 cod.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies c.p.c.
art. 93 cod. proc. civ
34282/2024, che lo ha definito, laddove il ricorrente ISMEA è stat o condannat o alla refusione delle spese del giudizio, senza distrazione ex art. 93 cod. proc. civ .

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 29432/2024
— Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5964/2025 R.G., promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 18/03/2025, nel procedimento vertente tra le parti ISMEA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BUONAFEDE -già ricorrente- contro AZIENDA AGRITURISTICA DONNA FRANCA DI ROSELLI FRANCESCA E VISICCHIO DOMENICO SNC, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA FABRIZIO SOLIMINI unitamente all’avvocato FRANCESCO PATRUNO -già controricorrente- nonché ROBERTA MOSCATELLI -già intimata- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 34282/2024, depositata il 24/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso ex artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ . gli avvocati NICOLA FABRIZIO SOLIMINI e FRANCESCO PATRUNO, difensori di AZIENDA AGRITURISTICA DONNA FRANCA DI ROSELLI FRANCESCA E VISICCHIO DOMENICO SNC, già controricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G. 22593/2023, ha nno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 34282/2024, che lo ha definito, laddove il ricorrente ISMEA è stat o condannat o alla refusione delle spese del giudizio, senza distrazione ex art. 93 cod. proc. civ . in favore dei predetti difensori, dichiaratisi antistatari , nonostante l’apposita richiesta formulata nelle conclusioni del controricorso. 2.

— Con provvedimento del 18 . 3 .2025 la Presidente titolare della Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. — Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio diparte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391 - bis cod. proc. civ . , in quanto nel controricorso i difensori de ll’allora controricorrent e aveva no chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. (che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarino anticipate). 4.

— Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n. 34282/2024 , nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. 5. — Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 34282/2024, pubblicata il 24/12/2024, sia corretto nel senso che, dopo le parole «c ondanna l a ricorrente a lla refusione delle spese del presente giudizio»,si aggiungano le parole « con distrazione in favore de i difensor i antistatari, avvocati Nicola Fabrizio Solimini e Francesco Patruno», fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Co