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Ordinanza — n. 1854/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders costs and waives double contribution fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1854/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the request. Although the appeal challenged a lower court's rejection of a mortgage opposition based on usury claims and calculation errors, the appellants voluntarily renounced the litigation on January 8, 2026. Consequently, the court ordered the appellants to bear the procedural costs while explicitly exempting them from the standard double contribution fee due to the nature of the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished, and the withdrawing party bears the costs, but the double contribution fee does not apply as it is strictly limited to rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double contribution fee cassation costs mortgage opposition usury defense procedural economy opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass.
Cass. 12 novembre 2025, n. 23175
34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19212/2021R.G. proposto da Tarantino Pasquale e Intrieri Rosa rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Vergine -ricorrenti - contro Penelope SPV s.r.l.,rappresentata dalla Intrum Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Rivellini -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 491 /202 1 , depositata il 30 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -Pasquale Tarantino e Rosa Intrieri prop on gono ricorso per cassazione Oggetto:estinzione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 30 aprile 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Massa che aveva respinto l a loro opposizione all’esecuzione minacciata con la notifica da parte della Intesa Sanpaolo s.p.a. di un atto di precetto avente a oggetto il pagamento di rate e interessi di morarelativo a un contratto di mutuo fondiario ; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era fondata sull’allegazione della nullità del titolo e che con questa era stata chiesta la condanna della banca alla restituzione della somma corrispondente agliinteressi indebitamente corrisposti; -la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame osservando che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il tasso degli interessi moratori pattuito era inferiore rispetto alla soglia prevista dalla disciplina antiusura e che a i fini della individuazione del costo dell’operazione rilevante a tali fini non assumeva rilevanza la commissione per estinzione anticipata; - ha, poi, escluso che la modalità di rimborso del mutuo, strutturata secondo il criterio del cd. ammortamento alla francese, comportasse l’applicazione di interessi anatocistici e che per effetto del ricorso a tale criterio gli interessi fossero indeterminabili; - evidenzia, infine, che la deduzione relativa all’erronea indicazione dell’indicatore sintetico di costo era priva dell’allegazione del dato asseritamente corretto e delle conseguenzedi tale errata indicazione; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; -resiste con controricorso la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria della Penelope SPV s.r.l., nelle more cessionaria del credito controverso; - con nota depositata l’8 gennaio 2026 i ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso;

CONSIDERATO CHE: - deve provvedersi in conformità con la richiesta d i parte ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della medesima parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., attesa la mancata adesione alla rinuncia da parte della controricorrente; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr.

Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces