Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1692/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings without substantive ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1692/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The parties voluntarily withdrew their cassation appeal, leading the Supreme Court to declare the proceedings extinguished without addressing the merits. Elvio Ballerini and Rosanna Andreina Sperandio formally renounced the lawsuit against Paolo Giunta on January 2, 2026, following the initial filing. Consequently, the court ruled that no further procedural steps or unified contribution payments were necessary due to the lack of an opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375, comma 2; Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: When parties withdraw a cassation appeal, the proceedings are extinguished without a decision on costs, and no further unified contribution is required.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation jurisdiction unified contribution voluntary renunciation ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375, comma 2 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 34025/2023
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si Numero registro generale 24649/2021 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 1692/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Sez.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
3 di 3 debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Sez. U, n. 4315/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ENRICO SCODITTI - Presidente MAURO DI MARZIO - Presidente Sezione MASSIMO FALABELLA - Consigliere PAOLO CATALLOZZI - Consigliere FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24649/2021 R.G. proposto BALLERINI ELVIO; SPERANDIO ROSANNA ANDREINA; rappresentati e difesi dall'avvocato LIUBA D'ANGELI – ricorrenti – contro PAOLO GIUNTA – intimato – Oggetto: R.G.N. 24649/2021 Ud. 14/01/2026 CC Numero registro generale 24649/2021 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 1692/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Sez.

S1 - R.G. 24649/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 2 di 3 avverso la sentenza del TRIBUNALE PESARO n. 546/2021 depositata il 19/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d’Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Rilevato che: − ELVIO BALLERINI e ROSANNA ANDREINA SPERANDIO hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Pesaro n. 546/2021 depositata il 19/07/2021 − PAOLO GIUNTA è rimasto intimato;

− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.; − il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte; − con atto depositato in data 2 gennaio 2026 e ritualmente sottoscritto ELVIO BALLERINI e ROSANNA ANDREINA SPERANDIO hanno rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese non essendosi l’intimato costituito; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023;

Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si Numero registro generale 24649/2021 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 1692/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Sez. S1 - R.G. 24649/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 3 di 3 debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 gennaio 2026.

IL Presidente ENRICO SCODITTI Numero registro generale 24649/2021 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 1692/2026 Data pubblicazione 26/01/2026