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Ordinanza — n. 1468/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to late communication of the bankruptcy court's decree to the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1468/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory sixty-day limit. The appellant, F.LLI BELTRAME S.P.A., sought to reform a bankruptcy court decree regarding the liquidation of De Mas Annibale C., arguing the decree was communicated on October 17, 2023. The Court ruled that the sixty-day period for filing a cassation appeal against a bankruptcy tribunal's decision begins from the communication of the decree to the losing party by the court registry, rendering the appeal time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 26, comma 3°, l.fall.: The sixty-day period for filing a cassation appeal against a bankruptcy tribunal's decision begins from the communication of the decree to the losing party by the court registry, not merely from notification to the winning party.

Parole chiave

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bankruptcy appeal cassation time limit court registry communication liquidation proceedings procedural inadmissibility opposizione al precetto esecutivo opposizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art.
Art. 26, comma 3°, l.fall.
ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato alconcordato preventivo De Mas Annibale C.
Art. 164 l.fall.
26, comma 3°, in fine, l.fall.(richiamata in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall.), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della partevittoriosa, anche)della comunicazione (integrale:
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228/2012
1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 111 Cost
Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8434 del 2012
Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria( cfr., Cass.
Cass. n. 23173 del 2020
8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria( cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass.
Cass. n. 19941 del 2017
Cass. n. 13565 del 2012
Cass. n. 12732 del 2011
n.13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass.n.
Cass. n. 16755 del 2010
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7872-2024proposto da: F.LLI BELTRAME S.P.A., rappresentat a e difes a dapprima da gli Avvocati GIACOMO SCALABRIN, MASSIMO ROMANELLO e BARBARA SILVAGNI per procura in calce al ricorso e poi, a seguito del decesso di quest’ultima, dagli Avvocati GIACOMO SCALABRIN, MASSIMO ROMANELLO e LUCA RIPOLI per procura depositatail 2/7/2025; -ricorrente - contro DE MAS ANNIBALE C. DI DE MAS DOTT. EUGENIO C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall’Avvocato FEDERICO BRESSAN, per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversoil DECRETO del TRIBUNALE DI B ELLUNO, depositat o il 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025;

Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 FATTI DI CAUSA 1.1. La F.lli Beltrame s.p.a. ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato alconcordato preventivo De Mas Annibale C. di De Mas Dott. Eugenio C. s.a.s. in liquidazione, chiedendone la riforma. 1.2. Il tribunale, conil decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo. 1.3. La F.lli Beltrame s.p.a., con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendone l’avvenuta comunicazione in data 17/10/2023. 1.4.

De Mas Annibale C. di De Mas Dott. Eugenio C. s.a.s. in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso nel quale, dopo aver confermato che il decreto impugnato è stato comunicato in data 17/10/2023,ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso principale è inammissibile perché tardivo. 2.2. Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, in fine, l.fall.(richiamata in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall.), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della partevittoriosa, anche)della comunicazione (integrale:

Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria( cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass. n. 19941 del Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 2017; Cass. n.13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass.n. 16755 del 2010). 2.3. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato comunicatoalla società reclamante in data 17 / 10 /20 23 . 2.4. Ne consegue che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione dello stesso alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, al momento della sua notifica (e cioè il 28/3/2024), era, per l’effetto, senz’altro scaduto.

Il ricorsoprincipale, quindi, è inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato è, per l’effetto, assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200 , 00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, ne