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Ordinanza — n. 1466/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1466/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1466/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10455/2023 r.g. propostoda: ISOCLIMA s.p.a., C.F.: 03295180172, con sede in Rezzato (BS), inpersona del suo legale rappresentante Luigi Salvini,rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Chiarini, con Studio in Brescia, via Pietro Bulloni 12,per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro PDM S.p.A., in liquidazione e in concordato preventivo (Tribunale di Bari CP. N. 52/2014), con sede in Modugno (Ba) alla Via delle Magnolie Z.I., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 03917110722, in persona del Commissario Giudiziale Avv.

Regesto Legislator

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art. 571 c.p, art. 579 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1466/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il G.D. decideva di svolgere la gara tra i due offerenti, ma allo stesso tempo non consentiva a Isoclima s.p.a. dipartecipare alla gara perché quest’ultima aveva conferitoprocura speciale scritta a Guarnaschelli Umberto e "in quanto questi compar(iva) con semplice delega, non autenticata, in contrasto con quanto previsto dall'art.571 c.p.c., trattandosi di vendita davanti al G.D. con applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, allagara partecipava) unicamente l'altro offerente, con prezzobase di Euro 55.000". Il partecipante, unico ammesso alla gara, offriva pertanto la somma di Euro 56.000 e per l'effetto, "il G.D. aggiudica(va)il lotto unico al prezzo di Euro 56.000 al Sig. Pasotti Enrico", in qualità di"consigliere delegato della Feinhoren s.p.a.".

Parole chiave

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esclusione dell'offerente procedura di aggiudicazione intesa sulle offerte d'appalto aggiudicazione all'incanto valutazione delle offerte verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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art. 571 c.p
art. 579 cod. proc. civ
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10455/2023 r.g. propostoda: ISOCLIMA s.p.a., C.F.: 03295180172, con sede in Rezzato (BS), inpersona del suo legale rappresentante Luigi Salvini,rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Chiarini, con Studio in Brescia, via Pietro Bulloni 12,per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro PDM S.p.A., in liquidazione e in concordato preventivo (Tribunale di Bari CP. N. 52/2014), con sede in Modugno (Ba) alla Via delle Magnolie Z.I., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 03917110722, in persona del Commissario Giudiziale Avv.

Giuseppe Piacente, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, con studio in Bari alla via Andrea da Bari n. 35. - controricorrente - contro FEINROHREN S.P.A., C.F. 03917110722, corrente in Passirano (BS), via Generale Reverberi n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Mark Pasotti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Agostina Petrogalli del foro di Brescia e dall’Avv. Daniele Manca Bitti del foro diRoma ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in Roma, via Luigi Luciani n. 1, giusta procura specialein atti. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunaledi Bari, datato 20.2.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.La società PDM s.p.a. era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento datato14.3.2022 , con il quale il Tribunale di Bari aveva disposto altresì "l'apertura di una procedura competitiva per la vendita dei macchinari di cui all’istanza", indicandone anche le principali modalità.

2. Successivamente, il Commissario Giudiziale provvedeva a pubblicare l'avviso di vendita, mediante il quale - premesso che i beni oggetto della venditaerano stati oggetto di "un'offerta di acquisto irrevocabile" da parte della società Feirhoren - si indicava il prezzo base in e uro 50.000, si invitavano gli interessati a presentare "offerte migliorativeper l’acquisto dei beni", si precisava che "nel caso diunica offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione diretta", e si disponeva che, invece, " nel caso di una pluralità di offerte migliorative, si svolgerà una gara informale al rialzo ” . Nell'inserzione della pubblicazione la vendita venivadefinita "senza incanto".

3. In data 13.6.2022, la società Isoclima s.p.a. depositava lapropria offerta migliorativa, per Euro 55.000,00. Il giorno 14.6.2022, avanti al G.D., si teneva l'apertura delle bustee dal relativo verbale si evinceva che la società Feirhoren s.p.a.aveva depositato un'offerta di Euro 50.000 e che nessun altro soggetto, oltre Isoclima s.p.a., avevapresentato offerte migliorative.

4. Il G.D. decideva di svolgere la gara tra i due offerenti, ma allo stesso tempo non consentiva a Isoclima s.p.a. dipartecipare alla gara perché quest’ultima aveva conferitoprocura speciale scritta a Guarnaschelli Umberto e "in quanto questi compar(iva) con semplice delega, non autenticata, in contrasto con quanto previsto dall'art.571 c.p.c., trattandosi di vendita davanti al G.D. con applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, allagara partecipava) unicamente l'altro offerente, con prezzobase di Euro 55.000". Il partecipante, unico ammesso alla gara, offriva pertanto la somma di Euro 56.000 e per l'effetto, "il G.D. aggiudica(va)il lotto unico al prezzo di Euro 56.000 al Sig. Pasotti Enrico", in qualità di"consigliere delegato della Feinhoren s.p.a.".

5. Isoclima s.p.a. impugnava il provvedimento di aggiudicazione del g.d. e il Tribunale, nella resistenza del concordato preventivo e della società aggiudicataria, nel rigettare il proposto reclamo ex art. 26 l. fall., ha osservato e rilevato quanto segue: - "a fronte dell’offerta presentata dalla società Feinrohren, che avevacostituito la base di gara, la partecipazione alla gara medesimapresupponeva la formulazione di una offerta per un prezzo non inferiore a €50.000,00, sicché laddove non vi fosse stato alcunofferente il bene sarebbe stato aggiudicato al soggetto già individuato dalla società in concordato alle condizioni indicate nell’offerta irrevocabile"; - pertanto, poiché " Feinrohren S.p.A. depositò un’offerta di €50.000,00, la società Isoclima S.p.A. un’offerta di €55.000,00 (docc. 6, 8 fasc. reclamata); risultando entrambe le offerte formulate per un prezzo non inferiore a €50.000,00, fu legittimamente espletatala gara tra gli offerenti, prevista per l’ipotesi di pluralità di offertemigliorative"; - "quanto alla esclusione dalla gara del soggetto delegato dal legalerappresentante della società Isoclima, siccome munito di semplicedelega non autenticata", "le vendite disposte dal commissario giudiziale nell’ambito di un concordato preventivo mediante cessionedei beni sono riconducibili alle vendite forzate e vanno assoggettate alle relative norme del codice di rito.Si aggiunga che l’art. 571 c.p.c. individua i soggetti ammessi adoffrire personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a normadell’articolo 579 ultimo comma, in forza del quale le offerte debbono e ssere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale".

6. Il provvedimento, pubblicatoil 20.2.2023 , è stat o impugnat o da ISOCLIMA s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui PDM S.p.A., in liquidazione e in concordato preventivo, e FEINROHREN S.P.A.hannoresistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “difetto di motivazione sostanziale e/o vizio di motivazione inesistente e/o perplessa e/o apparente, con riferimento alla forma della procura speciale conferita da Isoclima spa ad un terzo per partecipare alla gara”. 1.1 Sostiene la società ricorrente che la decisione, qui impugnata, del Tribunale di Bari sarebbe incorsa in un evidente vizio di motivazione (anzi, nella totale assenza di motivazione sostanziale), trattandosi di un provvedimento soltanto apparentemente motivato, ma in realtà assolutamente perplesso, avendo enunciato un principio di diritto che avrebbe comportato l'accoglimento del reclamo che invece era stato rigetta to e dunque sicuramente censurabile nella sede del giudizio di legittimità .

Si ricorda infatti che il Tribunale- dopo aver enunciato il principio secondo cui la vendita disposta dal commissario giudiziale andava assoggettata al codice di procedura civile (affermazione quantomeno discutibile, dato il tenore letterale del bando che richiedeva invece l'assoluta informalità della gara) e pur avendo ritenuto la vendita svolta con le modalità “senza incanto” e dunqueapplicabile il disposto normativo dettato dall’art. 579 cod. proc. civ. - aveva ritenuto illegittima la delega a presenziare alla gara rilasciata al Guarnaschelli, nonostante quest’ultimo avesse una procura speciale, come prescritto da quest’ultima norma,ed aveva al contrario richiesto il rilascio di una procura autenticata dal notaio.

2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n°3 c.p.c.) per essere stata illegittimamente disposta l'esclusione dalla gara di soggetto munito di procura specialerilasciata dal legale rappresentante dell'offerente Isoclima s.p.a.”, evidenziando il motivo le medesime doglianze già svolte nella precedente doglianza, questa volta declinate però come “paleseviolazione della legge sostanziale e processuale, per aver omessodi valorizzare la presenza di una procura speciale, conferita informa di scrittura privata dal legale rappresentante di Isoclima spa al sig. Guarnaschelli per la partecipazione alla gara”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “violazione e falsa applicazione di norme di dirittosostanziale e processuale, nonché difetto di motivazione, per esserestata disposta la gara in difetto delle condizioni richieste dall'avviso di vendita, con specifico riferimento alla necessità di almeno due offerte migliorative rispetto alla proposta irrevocabile di acquisto”.Si evidenzia da parte della ricorrente che “l'avviso di vendita prescriveva che la gara "informale" dovesseessere indetta solo "nel caso di una pluralità di offerte migliorative".

Posto che la “ base d'asta era costituita dall'importo di Euro 50.000di cui all'offerta irrevocabile d'acquisto, precedentemente effettuata dalla Feirhoren spa”, allora per "offerta migliorativa" doveva intendersi un'offerta di importo superiore a quella già effettuata dalla Feirhoren, e dunque d'importo superiore ad Euro50.000. Nel caso di specie - aggiunge la ricorrente -vi era un'unica offerta migliorativa ( id est , di importo superiore ad Euro 50.000): quella di Euro 55.000 che erastata depositata da Isoclima s.p.a., essendosi lasocietà Feirhoren s.p.a. limitata a con fermare la propria iniziale offerta di Euro 50.000.Con la conseguenza che l'offerta della società Feinrohren s.p.a.non poteva essere considerata "migliorativa" di quella sua precedente. 3.1 Va esaminato per ragioni di priorità logica il terzo motivo che è fondato e il cui accoglimento assorbe l’esame dei primi due.

Emerge pacificamente dalla ricostruzione fattuale della vicenda, per come descritta nello stesso provvedimento impugnato, che la base d'asta era costituita dall'importo di euro 50.000 di cui all'offerta irrevocabile d'acquisto, precedentemente effettuata dalla Feirhoren s.p.a. e che, pertanto, per "offerta migliorativa" doveva intendersi un'offerta di importo superiore a quella già effettuata dalla Feirhoren e dunque d'importo superiore ad euro 50.000, in modo tale, cioè, che potesse incardinarsi l’ulteriore “gara informale” tra più offerenti.

Diversamente, in caso di una unica offerta migliorativa occorreva provvedere -come previsto nel regolamento di gara - all’aggiudicazione in favore dell’unico offerente che aveva proposto una condizione di vendita più vantaggiosa rispetto a quella originariamente avanzata nella proposta irrevocabile di acquisto, per come riportata nel piano concordatario, ai sensi dell’art. 163-bis l. fall. Orbene, risulta dato fattuale non contestabile quello secondo cui vi erastata un'unica offerta migliorativa (di importo superiore ad Euro 50.000) e, cioè quella di euro 55.000 che era stata depositata da Isoclima s.p.a., essendosi la società Feirhoren s.p.a.limitata a “confermare” la propria iniziale offerta di euro 50.000.

Ne discende, come logica conseguenza, che l'offerta della società Feinrohren s.p.a.non poteva essere considerata "migliorativa" di quella sua precedente e che, in presenza di una sola offerta migliorativa, il g.d. non avrebbe potuto autorizzare la gara informale tra più offerte “migliorative”. Non risulta infatti condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui l’ulteriore offerta di Feirhoren s.p.a. di euro 50.000, conforme alla sua originaria proposta irrevocabile di acquisto contenuta nel piano concordatario, poteva integrare un ’ offerta migliorativa, nel senso già sopra chiarito, posto che l’espressione “non inferiore a 50.000”, proprio perché riferita alla proposta migliorativa, doveva essere necessariamente intesa come “superiore” alla predetta somma, e ciò per il senso comune del lessico così utilizzato nel bando di gara.

Occorre pertanto accogli ere i l ricorso, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione della vicenda alla luce delle statuizioni sopra riportate. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto imp