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Ordinanza — n. 1416/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mortgage loan nullity, rejecting arguments regarding loan purpose and financial limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1416/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors against a lower court ruling that denied their request to annul a mortgage loan contract. The appellants argued the loan was void due to its purpose of repaying prior debts and a violation of financial limits under D.Lgs. 385/1993. The court dismissed these claims, holding that the lower court correctly found no evidence of the financial limit breach and that the loan's purpose did not inherently render it void.

Regesto Legislator

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Art. 1460 c.c.; Art. 38 D.Lgs. 385/1993: A loan contract is not automatically void merely because proceeds are used to repay prior debts, and the court of first instance's factual assessment on financial limits is binding unless proven erroneous.

Parole chiave

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mortgage loan nullity repayment of prior debts financial limits violation guarantor liability Cassation review standard validità dell'esecuzione rimborso del debito soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
Art. 38 D.Lgs. 385/1993
La Corte territoriale, poi, ha disatteso l’ulteriore motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità del mutuo per violazione dell’art. 38, D.
Art. 91 c.p.c.
In relazione alla residua metà deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione di detta metà in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 366 c.p
art. 287 c.p
art. 101 c.p
22918 del 09/10/2013) e potendosi configurare una nullità della decisione solo nel momento in cui la carenza in questione venga a rivelare che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c.
art. 474 c.p
art. 91 c.p
In relazione alla residua metà deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione di detta metà in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025
Cass. Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23514/2021R.G. proposto GIAVARINI VINCENZO, RODELLA ROSSELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MASNERI –ricorrenti – contro UNICREDIT SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato ELIO LUDINI –controricorrente – nonché contro Oggetto: Contratti bancari –Mutuo fondiario -Interessi R.G.N. 23514/2021 Ud. 13/01/2026CC Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 2 di 8 FINO 1 SECURITISATION SRL e , per essa quale mandataria , DOVALUE SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIOVANNI TONINI –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4103/2021 depositata il 04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. VINCENZO GIAVARINI e ROSSELLA RODELLI impugnano la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4103/2021, pubblicata in data 4 giugno 2021, la quale ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14995/2018. Quest’ultima, a propria volta, aveva integralmente disatteso le domande con le quali gli odierni ricorrenti - agendo nella veste di fideiussori della società Industria Laterizi Giavarini s.r.l., debitrice principale – avevano chiesto accertarsi la nullità del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria concluso dalla debitrice principale in data 29 aprile 2009 e la nullità della fideiussione da essi rilasciata alla creditrice UNICREDIT SPA.

2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’intervento nel corso del giudizio di gravame di FINO 1 SECURITISATION S.R.L. – e, per essa, della mandataria DOBANK SPA –quale cessionaria in blocco di una serie di crediti vantati dalla stessa UNICREDIT SPA, tra i quali quello verso gli odierni ricorrenti, ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità del mutuo per essere lo stesso finalizzato a ripianare una precedente esposizione Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 3 di 8 debitoria, in quanto ha escluso la possibilità di affermare in linea generale la illiceità della causa del mutuo contratto allo scopo di sanare debiti pregressi.

La Corte territoriale, poi, ha disatteso l’ulteriore motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità del mutuo per violazione dell’art. 38, D. Lgs. n. 385/1993, affermando, in dissenso dal giudice di prime cure, che l’infondatezza del motivo derivava non dalla natura derogabile della previsione invocata – dalla Corte medesima ritenuta invece inderogabile – ma dall’assenza di prova in concreto della sua violazione, non risultando dimostrato il superamento del limite di finanziabilità in essa contemplato.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono VINCENZO GIAVARINI e ROSSELLA RODELLI. Resistono con separati controricorsi UNICREDIT SPA e FINO 1 SECURITISATION S.R.L. e, per essa, la mandataria DOVALUE SPA (già DOBANK SPA). 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. UNICREDIT SPA e DOVALUE SPA hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 111, 291 c.p.c. Come esposto nella sintesi del motivo, “La Corte di Appello ha errato omettendo di dichiarare la contumacia della convenuta UNICREDIT S.P.A. (e per essa doBank s.p.a.) in quanto non costituita (doc. 2.a), nonché la carenza di legittimazione passiva di Fino 1 Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 4 di 8 Securitisation s.r.l. (e per essa doBank s.p.a.), e/o l’inammissibilità dell’intervento di quest’ultima nel processo quale asserito successore a titolo particolare, in quanto non è stata data prova da parte di quest’ultima della circostanza che nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di cui è stato dato atto nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotta in giudizio da Fino 1 Securitisation rientrino anche i crediti vantati nei confronti di INDUSTRIA LATERIZI GIAVARINI S.R.L. e dei suoi fideiussori, sig.ri ROSSELLA RODELLI e VINCENZO GIAVARINI (nel prosieguo, “RICORRENTI”)”. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c. Come esposto nella sintesi del motivo, “La Corte di Appello ha altresì errato nel non dichiarare nullo il contratto di mutuo per illiceità della causa, in quanto il mutuo non era stato concesso per creare nuova liquidità ma per permettere l’estinzione di precedenti esposizioni debitorie.”. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, D.

Lgs. n. 385/93 (con riferimento alla Delibera C.I.C.R. del 22 aprile 1995); 2697 e 2698 c.c.; 115 c.p.c. Come esposto nella sintesi del motivo, “La Corte di Appello ha infine errato ritenendo che non fosse stata data dai RICORRENTI la prova del residuo debito in linea capitale al momento della concessione del mutuo di UNICREDIT S.P.A., in quanto per il limite dell’80% occorrerebbe fare riferimento non al valore iniziale dei mutui pregressi al momento della stipula, bensì al valore residuo in linea capitale al momento della nuova erogazione, elementi che secondo la Corte di Appello non sarebbero stati acquisiti agli atti.

Tale importo Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 5 di 8 risultava dai documenti allegati ed era oggetto di ordine di esibizione e di richiesta di CTU.”. 2.I motivi di ricorso sono, nel complesso, privi di pregio. 2.1. Il primo mezzo, come già accennato, viene a sollevare due distinti profili. 2.1.1. Il primo profilo concerne l’omessa declaratoria di contumacia di UNICREDIT SPAda parte del giudice di appello. L’inammissibilità della doglianza si evidenzia su un duplice piano. Da un lato, invero, le deduzioni del ricorso risultano prive della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., dal momento le sommarie argomentazioni svolte nel mezzo risultano del tutto prive di ancoraggio alla riproduzione o localizzazione degli atti di causa sui quali le argomentazioni medesime dovrebbero venirsi a basare.

Dall’altro lato, il mezzo omette di confrontarsi l’orientamento reiteratamente espresso da questa Corte, a mente del quale l a mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013) e potendosi configurare una nullità della decisione solo nel momento in cui la carenza in questione venga a rivelare che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015). 2.1.2. Il secondo profilo, invece, ha ad oggetto la censura per il mancato rilievo del difetto di legittimazione di FINO 1 Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 6 di 8 SECURITISATION S.R.L., quale cessionaria del credito originariamente di titolarità di UNICREDIT SPA. Anche tale profilo, tuttavia, risulta dedotto in modo inammissibile: se pure è vero che il difetto di titolarità attiva del rapporto risulta rilevabile d’ufficio anche in Cassazione - e dunque deducibile per la prima volta in sede di legittimità( Cass.

Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) – nel caso in esame lo scrutinio del motivo è , nel concreto, precluso dall’assenza nella pronuncia di merito di accertamenti di fatto, venendo, pertanto, sollecitatoa questa Corte lo svolgimento di un’indagine di merito che tuttavia risulta radicalmente non consentita dal giudizio di legittimità, non senza rilevare, ulteriormente, che anche in questo caso il ricorso risulta carente sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c., dal momento che non viene a chiarire se e quando nel giudizio di gravame il profilo sia stato espressamente sollevato dai ricorrenti. 2.2.

Il secondo motivo, invece, risulta infondato, dal momento che la decisione impugnata risulta essersi espressa in modo pienamente conforme al recente insegnamento di questa Corte, per cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, in quanto tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale(Sez.

U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 ). Sez. S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 7 di 8 2.3.Il terzo mezzo, invece, risulta inammissibile. Il motivo, invero, viene a sindacare un mero giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato superamento, nel concreto, del limite di finanziabilità, e cioè un giudizio la cui revisione non può essere sollecitata a questa Corte in sede di giudizio di legittimità, non senza osservare – per completezza e chiarezza di motivazione – che in ogni caso – e diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito - avrebbe dovuto trovare applicazione l’orientamento reiteratamente espresso da questa Corte in materia (Cass.

Sez. U - Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7949 del 20/03/2023). 3.Il ricorso deve quindi essere respinto. Quanto al regime delle spese di lite, poiché le tematiche sollevate dai motivi di ricorso sono venute ad investire profili che erano oggetto di dibattito all’epoca di adozione della pronuncia impugnata e sono stati risolti da successivi interventi nomofilattici di questa Corte, si ritengono sussistenti concrete ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di metà.

In relazione alla residua metà deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione di detta metà in favore di ciascuna dellecontroricorrenti. Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, indicando direttamente l’entità della quotaposta a carico dei ricorrenti. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Sez.

S1 - R.G. 23514/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 8 di 8 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna i ricorrent i a rifondere a lle controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, spese che nella detta misura di metà sono determinate per ciascuna delle controricorrenti in € 4.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i