Italian Supreme Court corrects a lower court order due to a clerical error regarding fee allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a procedural remedy to correct a clerical error in a lower court order. The original judgment incorrectly listed the opposing party's lawyers as the recipients of professional fees and non-documentable expenses. The court ruled that the order must be amended to properly allocate these costs to the correct attorneys.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments or orders that do not affect the substance of the decision, ensuring the text accurately reflects the intended allocation of costs and fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da: Maria Acierno Presidente Rel. Laura Tricomi Consigliere Antonio Costanzo Consigliere Annamaria Casadonte Consigliere Eduardo Campese Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.08/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: Eufemia Carelli, Luisa Donatiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Casertano unitamente all’avvocato Rosina Casertano -già ricorrente- contro Maria Rosaria Antonelli, Maria Emanuela Di Mizio, Gifoa Sas Di Catalano Cira in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Amoriello, Raffaele Di Mizio, Vincenza Cuorvo, Daniela Di Mizio, Giulio Di Mizio, Cira Catalano, Michele Viscovo -già intimati- Lucio Mannello, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Russo unitamente agli avvocati Carlo De Maio, Carlo De Maio, Carlo De Maio -già resistente- Marina Mannello, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Russo Numero registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 unitamente agli avvocati Carlo De Maio, Carlo De Maio, Carlo De Maio -già resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalla Presidente Maria Acierno.
Vista l’ordinanza n. R.G. 5333/2025, pubblicata il 28.02.2025, con la quale le parti ricorrenti Sig.re Carelli Eufemia e Donatiello Luisa venivano condannate in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; considerato fondato il motivo di ricorso con il quale i difensori della parte controricorrente hanno segnalato che, per errore materiale, i compensi professionali e le spese sono state liquidate in favore dei controricorrenti anziché dei suddetti difensori, dichiaratisi antistatari; ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere corretto mediante la distrazione delle spese e degli onorari di lite ai procuratori P.Q.M La Corte, dispone che, nell’ordinanza n. R.G. 5333/2025, le parole “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.” siano sostituite come segue “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, in favore degli avvocati Carlo De Maio e Massimiliano Russo, dichiaratisi anticipatari.” Numero registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.
La Presidente Maria Acierno Numero registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026