Cassation court dismisses appeal and incidental appeals due to withdrawal and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation confirmed the lower court's declaration of case extinction following the withdrawal of the main appeal by Ignazio La Porta and the incidental appeal by the bankruptcy estate. The court declared the incidental appeal filed by Federico Lo Casto inadmissible due to a subsequent lack of interest. Consequently, the proceedings were terminated with a full compensation of legal costs for all parties involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Withdrawal of the main appeal and the subsequent lack of interest in an incidental appeal result in the extinction of the proceedings and the inadmissibility of the remaining claims.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35321/2019 R.G. proposto da : LA PORTA IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO MARIA CREMONA, domicilio digitale: studio1.avvocatocremona@legalmail.it -ricorrente- contro FALLIMENTO IMAR COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato CORINNA MARZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO DI BENEDETTO, domicilio digitale: mauriziodibenedetto@avvocatiagrigento.it -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché contro LO CASTO FEDERICO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO SINATRA, domicilio digitale: guidosinatra@avvocatiagrigento.it -controricorrenteal ricorso incidentale e ricorrente incidentale - nonché contro MAURIZIO CENTRA, MAURIZIO MONTEFORTE, SANDRO DAMIANO, MARINA GORI, FRANCESCO ALESSANDRO TOSTO, IGNAZIO FILIPPAZZO, BRUNO SANFILIPPO, GIOVANNI NICOLOSI, ANNA MALATESTA, FRANCESCA TELARICO, PAOLA MARTELLA, RODOLFO MARZANO, SERGIO LAURICELLA, VINCENZO RANDAZZO, GIANCARLO FANARA, ANNA MARIA TELARICO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1232/2019 depositata il 14/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1. — Nel 2003 la curatela de l Fallimento IMAR COSTRUZIONI S.p.A. propose azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, tra i quali, per quanto qui rileva, Federico LO CASTO, presidente del Collegio sindacale succeduto a Ignazio LA PORTA. 1.1. — C on sentenza non definitiva del 28/10/2009 i l Tribunale di Agrigento dichiarò «non prescritta l'azione di responsabilità» nei confronti, tra gli altri, di LO CASTO e LA PORTA e poi, con sentenza definitiva del 03/02/2012, condannòsolo l’ amministratore Vincenzo Randazzo. 1.2.
—Entrambe le sentenze sono state appellate dal Fallimento e la Corte d’appello di Palermo, riuniti i due giudizi, con sentenza del 26/07/2019 ha (tra l’altro) dichiarato non prescritta l’azione di responsabilità del Fallimento nei confronti di Federico LO CASTO, ha condannato Ignazio LA PORTA e altri nove convenuti al risarcimento dei danni (per somme di vario importo)in favore della curatela attrice e, previa compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo (compreso il costo della espletataCTU), ha condannato i predetti convenuti – ma anche Federico LO CASTO –alla rifusione, in solido, dei restanti due terzi. 1.3.
—Avverso detta sentenza, non notificata, Ignazio LA PORTA ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, notificato in data 16/11/2019. 1.4. — Il Fallimento IMAR COSTRUZIONI S.p.A. ha resistito con controricorso, notificato il 23/12/2019, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo nei confronti di Federico LO CASTO, il quale si è difeso verso il Fallimento con controricorso notificato in data 17-20/01/2020 e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui lo stesso Fallimento ha resistito con controricorso. 1.5.
— Con decreto del 08/02/2022 il Presidente titolare di questa sezione, a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di Ignazio LA PORTA, accettata dal Fallimento, ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale, con compensazione delle spese. 1.6. — Successivamente il Fallimento, con istanza del 19/09/2025 e sulla scorta dell’autorizzazione del giudice delegato ad abbandonare il ricorso incidentale proposto nei confronti di Federico LO CASTO, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso incidentale nei suoi confronti –che aveva ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna risarcitoria a carico di quest’ultimo, condannato solo alla rifusione delle spese – chiedendo altresì di « confermare il decreto di estinzionedell'8 Febbraio 2022 con compensazione delle spese giudiziali». 2.
— In assenza di memorie, la causa viene quindi in decisione sul solo ricorso incidentale proposto da Federico LO CASTO. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo di ricorso incidentale Federico LO CASTO impugna il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, per “violazione d.lgs. n. 61/2002, art.2 C.P., dell'art.2949 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e4 c.p.c.”. 2.2. — Con il secondo mezzo deduce la “ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.” perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.” sollevata con la comparsa di costituzione in appello. 2.3.
—Con il terzo motivo denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2403 c.c., in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, poiché la corte d’appello avrebbe trascurato che «il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione» e che pertanto «nessun controllo contabile era tenuto a fare il collegio sindacale, per i presunti versamenti in contanti operati dall'amministratore». 3. —Il ricorso incidentale, come visto proposto da Federico LO CASTO in relazione al controricorso incidentale del Fallimento, risulta tempestivo ai sensi dell’art. 371, commi 1 e 4, c.p.c. (cfr.
Cass. Sez. U 7454/2020 e Cass.34922/2022, per cui il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell'unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale). 4. — Tuttavia, all’esito della sostanziale rinunzia del Fallimento al controricorso incidentale proposto nei suoi confronti – con conseguente richiesta di estinzione del processo – deve ritenersi venuto meno anche l’interesse di Federico LO CASTO alla pronuncia sul suo controricorso incidentale, sebbene non qualificato come condizionato. 4.1.
— Invero, dalla sentenza impugnata risulta che effettivamente Federico LO CASTO non è stato condannato, come alcuni dei restanti sindaci, al risarcimento del danno a favore della curatela fallimentare, nei vari importi quantificati dal CTU indicati a pag. 33della sentenza impugnata . Per vero, egli non risulta nemmeno incluso tra gli altri sindaci menzionati a pag. 34 nei cui confronti è stato escluso il debito risarcitorio, per avere «assunto il loro incarico dopo la registrazione dell'ultimo dei presunti versamenti indicati nel menzionato prospetto (registrazione risalente al 29 aprile 1995)».
Nondimeno, non vi è stataèer alcuna condanna risarcitoria a suo carico, né in motivazione,né nel dispositivo della sentenza impugnata. Ed è quest a la ragione per cui il Fallimento aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; ricorso però, come detto,rinunziato. 4.2. — Non induce a diversa conclusione la sua condanna alle spese processuali, avendo lo stesso LO CASTOaffermato (nel resistere al ricorso incidentale del Fallimento)che «alcuna valenza giuridica si può attribuire al fatto che la Corte di Appello ha condannato Lo Casto Federico alla parziale rifusione delle spese, e le ha compensate tra la curatela e Lo Casto Federico e gli altri appellati», in quanto tale statuizione va piuttosto ricondotta alla «reciproca soccombenza tra parte delle domande risarcitorie della curatela ed il rigetto dell'eccezione di prescrizione di Lo Casto Federico».
Se è così, allora, in assenza di condanna risarcitoria –e nell’impossibilità di una sua riforma in questa sede, essendo venuto meno sul punto il ricorso incidentale del Fallimento –sul piano giuridico Federico Lo Casto non ha più interesse alla impugnazione della sentenza per contrastare,nel merito, una pretesa risarcitoria che non risulta accolta nei suoi confronti. La statuizione di parziale compensazione delle spese si giustifica invece, per sua stessa ammissione, in ragionedella sua soccombenza sull’eccezione di prescrizione, per come la circostanza appareammessa. 5.
—Il rilievo è assorbente rispetto alla inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale , dei quali il primo non si confronta con la ratio decidendi(poiché evoca questioni di diritto intertemporale connesse all’art.2 c.p. in relazione alla modifica dell’art. 223, comma 2, l.fall. ad opera del d.lgs. n. 61/2022, quando la corte d’appello fa riferimento al primo comma dell’art. 223, che rinvia ai fatti di concorso in bancarotta fraudolenta), il secondo, stringatissimo, difetta di autosufficienza ( po iché non riporta nemmeno in sintesi il motivo di appello su cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata con congrua motivazione, fermo restando che, a fronte dell’asserita “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, la corte territoriale ha affermato, in modo chiaro anche se sintetico, che «l’appello deve ritenersi sufficientemente specifico ed appare conforme ai requisiti previsti dalla legge») eil terzo ha natura meritale. 6.
— In conclusione : va confermata, in assenza di impugnazione del relativo decreto presidenziale, l’estinzione del giudizio dichiarata a seguito della rinunzia al ricorso principale di Ignazio LA PORTA ; va dichiarata l’estinzione del giudizio anche in relazione alla rinunzia al ricorso incidentale da parte del Fallimento IMAR COSTRUZIONI S.p.A. nei confronti di Federico LO CASTO; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse; il tutto con compensazione integrale delle spesedel presente giudizio. 7.
— Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato, né a carico delle parti rinunzianti, né a carico del ricorrente incidentale Federico LO CASTO. Difatti, l’art.13, commi 1 - bis e 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica solo nei casi - tipici - d i rigetto dell'impugnazione , o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, né al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, né al caso di sua inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse(così, da ultimo, Cass.
Sez. U., n. 19976/2024). P.Q.M Conferma e comunque dichiara la dichiarazione di estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale di Ignazio LA PORTA. Dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso incidentale del Fallimento IMAR COSTRUZIONI S.p.A. nei confronti di Federico LO CASTO. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Federico LO CASTO per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per i