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Ordinanza — n. 1398/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy administrator liability for delayed insolvency declaration causing creditor interest losses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1398/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a former administrator against a lower court ruling that held him liable for damages due to a delayed bankruptcy declaration. The lower courts found the administrator knew of the company's insolvency in 2007 but failed to declare bankruptcy until 2009, causing significant interest accruals on a loan contract. The appellate court upheld this decision by clarifying that the delay extended the statutory three-year period for mortgage interest claims and that voluntary execution proceedings do not automatically trigger immediate asset liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 2392, 2394 c.c.; Art. 55, 54 l. fall.; Art. 2855 c.c.: A bankruptcy administrator's failure to declare insolvency promptly, when aware of it, constitutes a breach of duty causing damage to the creditor mass, including the extension of the mortgage interest claim period and the delay in asset liquidation.

Parole chiave

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bankruptcy administrator liability delayed insolvency declaration creditor interest damages mortgage interest period extension duty of diligence insolvency proceedings delay damages to creditor mass indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2392 c.c.
Art. 2394 c.c.
Art. 55, comma 1 l. fall.
Art. 54, comma 3 l. fall.
Art. 2855, comma 2 c.c.
fall., secondo cui l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dall’art. 2855, comma 2, cod.
Art. 567 cod. proc. civ.
La vendita, infatti, dipendeva dall’iniziativa non degli organi della procedura, istituzionalmente deputati ad assicurare la migliore soddisfazione dell’intero ceto creditorio, ma del creditore pignorante, ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., e dall’interesse individualistico che lo muoveva.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 567 cod. proc. civ
La vendita, infatti, dipendeva dall’iniziativa non degli organi della procedura, istituzionalmente deputati ad assicurare la migliore soddisfazione dell’intero ceto creditorio, ma del creditore pignorante, ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., e dall’interesse individualistico che lo muoveva.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20814/2023 R.G. proposto da : MARTINENGHI FABIO STEFANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROBERTO AFELTRA -ricorrente – contro FALLIMENTO di ALMA DUE s.r.l. , rappresentato e difeso dall' A vvocato PAOLO MELI -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.1996/2023 depositata il 16/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il fallimento di Alma Due s.r.l. proponeva azione di responsabilità exartt. 2392 e 2394 cod. civ. nei confronti di Stefano Martinenghi - quale amministratore unico della società (poi fallita) dal 26 ottobre 2004 al 19 ottobre 2007 e come erede di Italo Martinenghi, che, a sua volta, era stato amministratore unico della compagine dall’ottobre del 2007 fino al suo decesso, intervenuto in data 26 gennaio 2008 –perché la dichiarazione di fallimento della compagine, in tesi attorea necessaria fin da luglio 2007 ed avvenuta invece solo nell’ottobre 2009, era stata ingiustificatamente ritardata; questo ritardo aveva determinato –a dire della procedura attrice - un danno patrimoniale alla massa creditoria per € 173.015,49, pari agli interessi corrispettivi e di mora ingiustificatamente maturati nel periodo di inerzia rispetto a un contratto di finanziamento sottoscritto in data 1° aprile 2005 per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà sociale, utilizzato per il concreto esercizio dell’attività di impresa, nonchéper € 78.777,47, somma corrispondente agli interessi che sarebbero maturati nel medesimo lasso di tempo sul valore atteso di realizzo dell’attivo e di cui la massa creditoria avrebbe beneficiato se tempestivamente soddisfatta.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11412/2013, riteneva che:

i) la società fosse stata in una situazione di insolvenza quanto meno dal 30 giugno 2007; ii) gli amministratori e soci Stefano e Italo Martinenghi, succedutisi nelle funzioni di amministratore unico, fosserostati pienamente consapevoli di tale circostanza; iii) l’amministratore in carica avesse avuto il dovere di provvedere tempestivamente alla richiesta di fallimento, al fine di non aggravare ingiustificatamente la situazione patrimoniale e finanziaria della compagine. Condannava, di conseguenza, Stefano Martinenghi al risarcimento del danno procurato, che quantificava in € 160.184,40, tenuto conto degli interessi passivi maturati a carico della società, relativamente al contratto di finanziamento del 2005, in conseguenza della ritardata dichiarazione di fallimento e del differimento della liquidazione dell’attivo.

2. La Corte distrettuale di Milano, con sentenza n. 4924/2015, rigettava il gravame presentato, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

3. Questa Corte, con ordinanza n. 34098/2021, cassava con rinvio la statuizione dei giudici distrettuali, rilevando, in particolare, che la mancata nomina di nuovo amministratore a seguito del decesso di quello in carica costituiva una condottaimputabile alla sola responsabilità dei soci, mentre il Martinenghi, benché socio, era stato convenuto in giudizio esclusivamente nella sua qualità di amministratore; sottolineava, inoltre, che la Corte distrettuale non aveva illustrato le ragioni per cuiun amministratore non più in carica dovesse rispondere dei danni non prodottisi durante la sua gestione.

4. La Corte d’appello di Milano, a seguito della riassunzione del giudizio da parte del fallimento di Alma Due s.r.l., giudicava che già nel luglio 2007 sussistesse una condizione di insolvenza, considerato che la formazione dello stato passivo aveva consentito l’accertamento di una situazione debitoria ben più grave di quella registrata nei bilanci per gli esercizi 2005 e 2006, con l’ammissione al passivo di debiti liquidi ed esigibili per € 2.981.935,78 (importo quasi doppio rispetto a quello indicato nei bilanci approvati),che sicuramente non potevano essersi formati, almeno interamente o in gran parte, in epoca successiva al luglio 2007, atteso che gli ordinari costi di esercizio della società, alla luce dei bilanci prodotti, non superavano la somma di € 100.000 annui.

Evidenziavache la società non era stata in grado di far fronte al pagamento di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per una somma di € 142.312,85, a seguito del quale era stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile sociale, non aveva soddisfatto poste debitorie relative ad importi anche di modesta entità già a partire dall’esercizio 1999 e aveva interrotto, sin dal luglio 2007, il versamento delle rate del mutuo fondiario stipulato nel 2005 per la ristrutturazione dell’immobile e utilizzato per il concreto esercizio dell’attività di impresa.

Riteneva che Stefano Martinenghi dovesse essere condannato, in proprio e quale erede di Italo Martinenghi, al risarcimento dei soli danni prodottisi a causa dell’omessa tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento a far data dal luglio 2007 fino all’intervenuto decesso del padre (in data 26 gennaio 2008). Condannava il Martinenghi al pagamento di € 43.631,40, a titolo di interessi corrispettivi e di mora maturati in relazione alla rata di rimborso semestrale del contratto di mutuo ipotecario afferente al periodo giugno 2007- dicembre 2007, e di € 11.036,06, a titolo di interessi sul valore atteso di realizzo dell’attivo quale danno da ritardata liquidazione.

5. Stefano Martinenghi ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 16 giugno 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Alma Due s.r.l. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ. e 111 Cost., la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, in quanto la Corte distrettuale ancora una volta, omettendo di acquisire al fascicolo tutte le domande di insinuazione al passivo, come era stato richiesto, non ha valutato che sulla scorta delle verifiche dello stato passivo all’ottobre 2007 gli unici debiti certi erano quelli verso B.N.L. s.p.a., C.C.I.A.A. ed erario, esattamente quali indicati dal bilancio 2006.

7. Il motivo è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016). Il profilo di doglianza in esame, laddove si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che alcuni debiti (verso il gruppo Squisito ed alcuni professionisti) erano sorti dopo il luglio 2007 e il debito verso Valprint aveva natura postergata, non adduce che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico- intellettivo seguito dal giudice del rinvio per arrivare alla decisione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati all’interno della decisione impugnata in ordine alla sussistenza di una condizione di insolvenza nel luglio 2007.

Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. Il controllo dell’esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (v.

Cass. 16526/2016).

8. Il secondo mezzo, sotto la rubrica “art.360 comma 1 numero 4 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione dell’art.2392 c.c. per carenza assoluta di motivazione; art.132 comma 4, artt.1156 e 116 c.p.c., art.327 c.p.c.”, lamenta che il giudice del rinvio abbia quantificato il danno arrecato tenendo conto anche degli interessi corrispettivi, che in ogni caso il fallimento avrebbe dovuto pagare, e non considerando l’avvio di un’esecuzione immobiliare ben prima del luglio 2007, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad escludere l’esistenza di un danno derivato dall’epoca in cui il fallimento era stato richiesto.

9. Il motivo risulta per un profilo infondato, per altro inammissibile. 9.1 La Corte distrettuale ha spiegato che “qualora l’istanza di fallimento fosse stata presentata nel luglio 2007, allorquando la società si trovava già in una situazione di insolvenza, non sarebbero certamente maturati gli interessi passivi relativi al contratto di mutuo ipotecario per i mesi successivi e la procedura avrebbe tempestivamente provveduto alla liquidazione dell’attivo al fine del soddisfacimento dei creditori sociali” (pag. 13). Alla luce di simili spiegazioni non è possibile predicare alcun vizio di motivazione in ordine ad ambedue le questioni agitate, perché la decisione impugnata offre argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 9.2 La censura in esame sostiene, quanto alla maturazione degli interessi a debito, che il danno attribuibile al Martinenghi era pari, al più, agli interessi moratori.

L’assunto non è condivisibile. Posto che, nel caso di specie, viene in rilievo un mutuo ipotecario (come accertato dalla Corte di merito) e il trattamento degli interessi ad esso relativi nel periodo di illegittimo differimento della dichiarazione di fallimento, occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, l. fall., secondo cui l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dall’art. 2855, comma 2, cod. civ. Quest’ultima norma disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessicorrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente e anno in corso al momento del fallimento).

Ne discende che il ritardo nella dichiarazione di fallimento comporta una procrastinazione del computo del triennio e delle stesse operazioni di vendita e dunque l’ammissione al passivo degli interessi corrispettivi in precedenza maturati che un’iniziativa tempestiva avrebbe evitato o limitato. Si sono così venute a creare ulteriori passività che non si sarebbero prodotte se la società fosse stata posta in liquidazione o dichiarata fallita sin nel 2007. 9.3 Infine, l’avvio di una procedura esecutiva sull’immobile sociale (registrato all’interno della decisione impugnata a pag.

9) non comportava di per séche si addivenisse a una sua pronta liquidazione. La vendita, infatti, dipendeva dall’iniziativa non degli organi della procedura, istituzionalmente deputati ad assicurare la migliore soddisfazione dell’intero ceto creditorio, ma del creditore pignorante, ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., e dall’interesse individualistico che lo muoveva.

10. In forza delle argomentazioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il