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Ordinanza — n. 1362/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy court's refusal to order losing party to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1362/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Giovanni Martelli's appeal against the Novara bankruptcy court's decree refusing to order the bankrupt entity to pay litigation expenses. While the Court dismissed the argument that the bankruptcy proceeding was inadmissible due to the later revocation of the bankruptcy, it found the lower court's decision on costs incongruous with current civil procedure rules. Consequently, the decree was quashed and remanded for a new ruling on the allocation of litigation costs based on updated legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014; Cass. n. 6249/2022: The mere absence of a party's defense due to default does not justify the non-reimbursement of litigation costs when the opposing party is totally unsuccessful, as the judge retains discretion to order compensation under revised statutory criteria.

Parole chiave

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litigation costs allocation bankruptcy proceedings default judgment expenses civil procedure code remand for new decision offesa al credito difetti di costruzione attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014
162 del 2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedelle norme in tema di regolamentazione delle spese di lite, e cioè degli articoli 91 e 92 cod.
Art. 98 l. fall.
- controricorrente - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Novara del 17.11.2022 , nel procedimento ex art. 98 l. fall.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott.
art. 1669 c.c
art. 92 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022
Cass. n. 19752/2017
anche: Cass. n. 19752/2017).
Cass. n. 3977 del 2020
77 del2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 3977 del 2020;
Cass. n. 4696 del 2019
Cass. n. 4696 del 2019), tra cui nonrientra certamente la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese(Cass.
Cass. n. 6249/2022
4696 del 2019), tra cui nonrientra certamente la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese(Cass. n. 6249/2022).
Corte costituzionale n. 77 del 2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29525/2022 r.g.proposto da: MARTELLI GIOVANNI (cod. fisc. MRTGNN65B19F205X), rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Picchio presso il cui studio in Novara, via Canobio n. 5, ha eletto il domicilio. -ricorrente - contro FALLIMENTO EDIL COOP IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 00123570038),nella persona del Rag.MASSIMO MELONE (cod. fisc. MLMMSM69A01F952Q) quale Curatore del fallimento dichiarato dal Tribunale di Novara con sentenza n. 42/2018, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Rognoni del Foro di Novara. - controricorrente - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Novara del 17.11.2022 , nel procedimento ex art. 98 l. fall.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con domanda trasmessa il 5.12.2019, ilricorrente chiedeva l’ammissione allo stato passivo del Fallimento delcredito chirografario di € 119.675,20, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per il risarcimento danni cagionati al suo immobile da difetti costruttivi dell’opera addebitabili all’appaltatore allora in bonis e successivamente dichiarato fallito.

2. Il g.d. non ammetteva il credito per difetto di prova. Proposta opposizione da parte dell’odierno ricorrente, il Tribunale di Novara, nella contumacia del fallimento, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, ammetteva in via chirografaria il credito, dichiarando tuttavia irripetibili le spese di lite. 2.Il decreto, pubblicato il 17.11.2022 , è stat o impugnat o da MARTELLI GIOVANNI con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui il FALLIMENTO EDIL COOP IN LIQUIDAZIONE ha resistito con controricorso. Il Fallimento controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedelle norme in tema di regolamentazione delle spese di lite, e cioè degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.“per non avere il Tribunale di Novara, con il decreto oggetto di questo ricorso, disposto la condanna del resistente Fall. EDIL COOP. in liquidazione alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo RG 75/19 in favore dell’opponente, Sig. Giovanni Martelli, nonostante la totale soccombenza della curatela fallimentare”. 1.1 Occorre in primo luogo esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Fallimento controricorrente, in ragione del rilievo dellachiusura del fallimentostesso intervenuta medio tempore . 1.2 L’eccezione è infondata.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che “nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza - che può essere rilevata anche d'ufficio - opera anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità” (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 29670del 11/10/2022; v. anche: Cass. n. 19752/2017). 1.2 Il ricorso è invece fondato e va accolto. Anche in tal caso soccorre invero la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la statuizione del tribunale di non ripetibilità delle spese sostenute dall’opponente, essendo fondata sul solo rilievo della contumacia della parte convenuta, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 3977 del 2020;

Cass. n. 4696 del 2019), tra cui nonrientra certamente la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese(Cass. n. 6249/2022). Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio sulle spese del giudizio di opposizione alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Novara che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pre