Cassation court dismisses claim for unjust enrichment against financial institutions regarding missing withdrawal rights in off-site securities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Alto Adige Banca against a lower court ruling that ordered restitution of funds paid for financial products. The plaintiffs argued the contracts were void due to a missing withdrawal right notice, while the defendants contended the notice requirement applies only to individual investment orders, not complex economic operations. The court held that the action for unjust enrichment can only be pursued against the direct recipient of the funds, rendering the claim against the issuing banks inadmissible regardless of their potential concurrent liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, comma 1, lett. a) T.U.F.; Art. 12, disp. prel. c.c.: The action for unjust enrichment is strictly personal to the direct recipient of the payment; concurrent liability of third parties or the nature of the underlying economic operation does not expand the scope of the claim against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9374/2021R.G. proposto da Alto Adige Banca s.p.a. – Südtiro l Bank AG , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ a vv. Leonardo Di Brina -ricorrente principale - contro Agostini Augusto, Aprea Eleonora, B arbetti Sandro, B eciani Alida, Bertolucci Bruno, Cafiero Enrico, Cardinali Fabrizio, Cardinali Stefano, Carrano Vincenza, Di Scipio Daniela, Diotallevi Fabio, Galeazzi Walter, Galeazzi Andrea, Gaudini Gerardo, Iacchini Massimi, Marsili Andrea, Marsili Marco, Marta Mario, M arta Muzio, M attioli Riccardo, Montesi Rosanna, Moroni Doriana, Pennoni Pierdomenico, Prosperi Luca, Pucci Giacomo, Tonelli Manuela, Volpato Tiziana e Shawo Sergio, tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Marco Da Villa -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - Société Générale s.a. e Société Générale Effekten G mbh , in persona Oggetto:intermediazione finanziaria- azione di ripetizione di indebito dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Massimo Greco, Amilcare Sada e Raffaello Fabbri -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1030 /20 20 , depositata il 7 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - la Alto Adige Banca s.p.a. – S ü dtirol Bank AG prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Ancona , depositata il 7 ottobre 2020 , che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, la ha condannat a al pagamento in favore di Augusto Agostini, Eleonora Aprea, Sandro Barbetti, Alida Beciani, Bruno Bertolucci, Enrico Cafiero, Fabrizio Cardinali, Stefano Cardinali, Vincenza Carrano, Daniela Di Scipio, Fabio Diotallevi, Walter Galeazzi, Andrea Galeazzi, Gerardo Gaudini, Massimi Iacchini, Andrea Marsili, Marco Marsili, Mario Marta , Muzio Marta , Riccardo Mattioli , Rosa n na Montesi, Doriana Moroni, Pierdomenico Pennoni, Luca Prosperi, Giacomo Pucci, Manuela Tonelli, Tiziana Volpato e Sergio Shawo delle somme ivi specificamente indicate per ciascuno di essi, oltre interessi, in restituzione di quanto da questi versato per l’acquisto di prodotti finanziari; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda restitutoria avanzata dagli attori si fondava sull’asserita nullità di tali acquisti, aventi a oggetto titoli denominati «Express Coupon su 4 Banche USA» e « Express Coupon Plus » , emessi dalla Société Générale Effekten Gmbh, garantiti dalla Société Générale s.a. e collocati dalla ricorrente principale , in ragione della omessa indicazione del diritto di recesso nei relativ i documenti contrattuali benché le operazioni fossero state concluse fuori sede; - la Corte di appello, premess a la sussistenza della legittimazione processuale della Société Générale s.a. e della Société Générale Effekten Gmbh, ha ritenuto infondate le domande proposte nei confronti di queste ultime, mentre ha accolto quella restitutoria avanzata nei confronti della collocatrice dei prodotti avuto riguardo alla nullità delle operazioni per difetto della menzione nei relativi documenti contrattuali del diritto di recesso spettante agli investitori benché le stesse fossero state concluse fuori dall’abitazione o dall’ufficio del promotore che aveva agito su incarico della banca collocatrice; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resistono con unico controricors o Augusto Agostini, Eleonora Aprea, Sandro Barbetti, Alida Beciani, Bruno Bertolucci, Enrico Cafiero, Fabrizio Cardinali, Stefano Cardinali, Vincenza Carrano, Daniela Di Scipio, Fabio Diotallevi, Walter Galeazzi, Andrea Galeazzi, Gerardo Gaudini, Massimi Iacchini, Andrea Marsili, Marco Marsili, Mario Marta, Muzio Marta, Riccardo Mattioli, Rosanna Montesi, Doriana Moroni, Pierdomenico Pennoni, Luca Prosperi, Giacomo Pucci, Manuela Tonelli, Tiziana Volpato e Sergio Shawo, i quali spiegano ricorso incidentale, affidato a un motivo; -resistono, altresì, con unico controricorso la Société Générale s.a. e la Société Générale Effekten Gmbh , le quali spiegano ricorso incidentale condizionato; - avverso il ricorso incidentale degli altri controricorrenti queste ultime resistono con controricorso; - l e parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia , la « violazione dell’art. 12 e di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, con conseguente nullità della sentenza …»; - evidenzia, in particolare, il contrasto tra affermazioni inconciliabili presenti nella sentenza nella parte in cui, in parte motiva , ha affermato che la Société Générale s.a. e la Société Générale Effekten Gmbherano i soggetti solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute agli appellanti a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versato in esecuzione degli acquisti di prodotti finanziari ritenuti nulli, mentre nel dispositivo ha condannato la (sola) parte ricorrente al pagamento di tali somme; - rileva che un siffatto contrasto non può essere risolto con lo strumento della correzione dell’errore materiale, attivato dagli appellanti ma non concluso alla data della proposizione del ricorso per cassazione, in quanto implicante un intervento manipolativo della sostanza del giudizio; - aggiunge che l’errore denunciato rende la motivazione inesistente per mancato rispetto del requisito del cd. minimo costituzionale; -il motivo è inammissibile; - il passaggio motivazionale investito dalla censura risulta essere stato corretto dalla Corte di appello con ordinanza dell’8 luglio 2021, pronunciata a seguito di ricorso ex art. 287 cod. proc. civ., nel senso che la affermata condanna deve intendersi riferita non già alla Société Générale s.a. e alla Société Générale Effekten Gmbh, ma unicamente alla odierna ricorrente, facendo così venir meno il presupposto del denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza; -con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2033 cod. civ. e 21 e 30, commi 6 e 7, t.u.f.per aver la sentenza impugnata ricondotto la fattispecie della omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o nei formulari, disciplinatadall’art. 30 t.u.f., a una ipote si di responsabilità da inadempimento e non già a un vizio di nullità contrattuale, travisando in tal modo le domande attoree, chiaramente indirizzate alla declaratoria di nullità dei contratti di investimento e alla conseguente condanna alla restituzione dell’indebito; -il motivo è inammissibile; - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente la Corte di appello ha esaminato la vicenda sottoposta al suo esame sotto il profilo della (contestata) validità negoziale e dell a sussistenza de gli estremi della fattispecie dell’azione di ripetizione di indebito e il censurato riferimento a ipotesi di responsabilità contrattuale per inosservanza degli obblighi informativi è contenuto – sia pure in via non propriamente appropriat a – solo in un precedente giurisprudenziale richiamato al mero fine di individuare i cas i in cui determinati comportamenti siano imputabili al collocatore piuttosto che all’emittente; - con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione dei medesimi articoli di legge, nonché degli artt. 1336 e 2033 cod. civ. e 94, primo comma, lett. f ), t.u.f. per aver la Corte di appello omesso di considerare che i contratti di investimento erano stati conclusi dai singoli investitori con la Société Générale Effekten Gmbh, per cui era quest’ultima l’unico soggetto tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto a seguito dell’accertamento della nullità di tali contratti e in tale senso era stata articolata, in via principale, la domanda attorea; - sostiene che il suo ruolo era stato quello di « semplice intermediaria/collocatrice degli strumenti finanziari » e che aveva incassato le somme versate dagli investitori quale « mera delegata alla raccolta dei pagamenti»; -il motivo è inammissibile; -è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui l’ azione di ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 cod. c iv .
è esperibile solo nei confronti del soggetto che si assume aver ricevuto la somma non dovuta, ossia del destinatario del pagamento indebito, e non anche nei confronti di colui al quale tale somma sia stata eventualmente trasferita dall’accipiens e che, dunque, abbia sostanzialmente beneficiato dell’attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. 21 giugno 2022, n. 19936; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25170); - tale principio trova fondamento nella f ormulazione letterale dell'art. 2033 cod. c iv . che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione; -l ’obbligazione dell’ accipiens va esclusa solo qualora abbia ricevuto il pagamento indebito in virtù di uno specifico mandato all’incasso ovvero nell’esercizio di un espresso potere rappresentativo , nel rispetto del principio generale in tema di rappresentanza volontaria per cui gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest’ultimo (cfr.
Cass. 8 febbraio 2024, n. 3596); - la sentenza impugnata, tuttavia, non ha accertato l’esistenza ed esercizio di un siffatto potere rappresentativo, né la banca ha provveduto a una puntuale indicazione in ordine alla avvenuta rituale deduzione di tale circostanza nel corso del giudizio di merito, per cui la censura pecca della necessaria concludenza; - con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto le domande di nullità contrattuale e di ripetizione di indebito erano state rivolte sono nei confronti della Société Générale s.a. e della Société Générale Effekten Gmbh, parti contraenti, mentre la domanda proposta nei suoi confronti aveva titolo in una responsabilità risarcitoria; - ritiene irrilevante, a tal fine, la proposizione d i una domand a subordinata nei suoi confronti, non essendo esplicitato il titolo della responsabilità invocata; -il motivo è inammissibile; - come affermato dalla Corte di appello e riconosciuto dalla stessa ricorrente gli attori avevano chiesto, in via subordinata, la condanna della banca intermediaria al pagamento degli importi versati dagli investitori, sia pure in solidocon le altre società convenute ; - parte ricorrente evidenzia che il titolo di una siffatta responsabilità solidale non sarebbe esplicitato, per cui la domanda andrebbe considerata tamqum non esset; - tale deduzione, tuttavia, non è condivisibile, apparendo evidente dalla lettura complessiva dell’atto introduttivo che il fondamento della domanda subordinata risiede, al pari di quella principale, nella indebita riscossione delle somme relative all’acquisto dei prodotti finanziari in oggetto; - con il quinto motivo critica la sentenza impugnata per nullità in ragione della violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione della sentenza di primo grado concernente l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta dagli atto ri , poiché costituita da copie fotostatiche; -il motivo è inammissibile; - i l giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia; - orbene, la valutazione del giudice in ordine all’assenza di valenza probatoria delle copie fotostatiche la cui conformità all’originale è disconosciuta non costituisce il risultato di una siffatta sequenza e, pertanto, non èidonea ad acquistare autorità di giudicato interno ; - con l’ultimo motivo censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 23 e 30, commi 6 e 7, t.u.f. nella parte in cui ha ritenuto che la clausola avente a oggetto la facoltà di recesso dovesse essere presente nei singoli contratti di investimento anche laddove già presente nel contratto quadro; -il motivo è infondato; - per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 t.u.f. non è sufficiente che l’avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l’esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l’avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari(così, Cass. 25 luglio 2023, n. 22221 ), - è vero che il diritto di recesso non trova applicazione qualora l'investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell'intera operazione, sì da escludere l'effetto di sorpresa che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi (cfr.
Cass. 10 giugno 2024 n. 16097 ), tuttavia della ricorrenza di una siffatta situazione non vi è riscontro nella impugnata sentenza; - con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 t.u.f. e 12 , disp. prel. , cod. civ. nella parte in cui la sentenza di appello ha escluso la concorrente responsabilità della Sociètè Générale SA e della Sociètè Générale EffektenGmbh; - si sostiene, in proposito, che la concorrente responsabilità dell’emittente discende dal contenuto dell’art. 30, primo comma, lett. a), t.u.f. che include nell’offerta fuori sede la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze (anche) dell ’ emittente medesimo; -il motivo è infondato; - come evidenziato in occasione dell’esame del terzo motivo del ricorso principale, l’azione di ripetizione di indebito è esperibile solo nei confronti del soggetto che si assume aver ricevuto la somma non dovuta, ossia del destinatario del pagamento indebito; -ne consegue che è estranea alla fattispecie in oggetto il fatto che la somma indebitamente versata sia andata a beneficio di un soggetto diverso dall’accipiens (a meno che non si dimostri che quest’ultimo avesse ricevuto tale somma in nome e per conto di tale soggetto diverso) e che, comunque, il pagamento si sia inserito all’interno di un’operazione che vedeva coinvolti (anche) altri soggetti; - per le suesposte considerazioni, pertanto, sia il ricorso principale, sia quello incidentale vanno respinti, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Sociètè Générale SA e della Sociètè Générale Effekten Gmbh, in quanto proposto solo condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità della Sociètè Générale SA e della Sociètè Générale Effekten Gmbh, che si liquidanoin complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi