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Ordinanza — n. 1357/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal decree for lack of adequate reasoning regarding tax credit insufficiency in simplified bankruptcy plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1357/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decree rejecting a simplified bankruptcy plan due to insufficient reasoning. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate the tax debt's impact on the payment offer, merely citing it without logical analysis. The court ruled that the appeal judgment was flawed because it omitted critical details of the proposal and failed to explain why the tax credit rendered the plan incoherent.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 25 sexies CCII: A judgment citing a lower court's decision by reference ('per relationem') must critically evaluate the challenged ruling and the party's arguments to ensure the reasoning is accessible and logically sound.

Parole chiave

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simplified bankruptcy plan adequate reasoning requirement tax credit insufficiency per relationem citation Cassation quashing decree contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 111, commi 1 e 6, della Costituzione
Cass. 11158/2011, 20648/2015 e 21978/2018).
Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c.
c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2 n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.
Art. 9, comma 5, d.lvo. 123/1998
1.1 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, d.lvo. 123/1998, nonché dell’art.
Art. 25 sexies d.lvo. 14/2019
in liquidazioneavverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII in esito all’infruttuosa trattativa per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
Art. 25 sexies CCII
in liquidazioneavverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII in esito all’infruttuosa trattativa per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
Artt. 57 e 63 CCII
Né la società aveva ritenuto di esperite preventivamente un accordo di ristrutturazione del debito tributario ex artt. 57 e 63 CCII.
art. 118 disp. att. c.p
4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 22232/2016
Cass. 8053/2014
Cass. 23940/2017
22232/2016; 8053 / 2014 e Cass. 23940/2017, 22598/2018, 20042/2020, 26199/2021; 33961/2022, 4784/2023).
Cass. 22598/2018
Cass. 20042/2020
Cass. 26199/2021
Cassation court dismisses main appeal on admissibility grounds while allowing partial merits review for corporate resolution challenges.
Cass. 33961/2022
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. 4784/2023
Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy extension ruling for lack of decisive omitted facts.
Cass. n. 7347/2012
Cass. 11158/2011
Cass. 11158/2011, 20648/2015 e 21978/2018).
Cass. 20648/2015
Cass. 21978/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25743/2024 R.G. proposto da: 3Medchain srlin liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio di Gravio unitamente all’avvocato Filippo De Luca, -ricorrente contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato, -controricorrente- Avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 8448/2024 depositato il 24/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Roma, con il decreto impugnato, rigettava il reclamo proposto da 3Medchain S.r.l. in liquidazioneavverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII in esito all’infruttuosa trattativa per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. 1.2 La Corte, oltre a condividere le argomentazioni poste a fondamento del decreto del Tribunale, riteneva dirimente l’esistenza del credito di Agenzia delle Entrate -Riscossione genericamente contestato, se non addirittura ignorato, per l’importo di € 8.243.070,97«in relazione al quale l’offerta di € 158.539,19 era assolutamente insufficiente» rendendo « il piano manifestamente incoerente già al momento della definizione della procedura».

Né la società aveva ritenuto di esperite preventivamente un accordo di ristrutturazione del debito tributario ex artt. 57 e 63 CCII. 2.3 Medchain srl ha proposto ricorso la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis1 c.p.c.; Agenzia delle Entrate ha svolto difese con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 111, commi 1 e 6, della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 132, comma 2 n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c.: il decreto sarebbe affetto da nullità per motivazione inesistente e/o apparente, per essersi la Corte d’Appello limitata ad operare un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, nonché per aver omesso ogni valutazione dei motivi di reclamo ed ogni indicazione riguardo al ragionamento logico-giuridico alla base della propria decisione.

Anche nella parte in cui è stata affrontata la questione, non trattata dal Tribunale,relativa al trattamento offerto ai crediti erariali, la Corte si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche, senza operare alcun riferimento alle norme asseritamente violate nella proposta ed omettendo, ancora una volta, ogni indicazione riguardo al ragionamento logico-giuridico alla base della propria decisione ed ai motivi per cui ha ritenuto di non poter accogliere i motivi di reclamo proposti dalla Società. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, d.lvo. 123/1998, nonché dell’art. 25 sexies d.lvo. 14/2019, nella parte in cui, aderendo alle determinazioni del Tribunale di Roma, ha erroneamente ritenuto la proposta inammissibile per “non corretta formazione delle classi” e “mancato rispetto dell’ordine dei privilegi ” , quando invece la proposta era stata formulata riservando alla classe III , che racchiudeva i crediti privilegiati ex art 9 comma 5 , d.lvo cit., pagamenti con risorse tratte dalla liquidazione dei beni della società mentre le utilità offerte a tutti gli altri debitori traevano origine esclusivamente da distribuzione di nuova finanza. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione dell’art. 25 sexies d.lvo. 14/2019 in relazione all’art 360 , comma 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente , dopo aver precisato che il credito era stato annotato nel passivo ai fini del Piano per l’importo di Euro 1.334.330,47 sulla scorta dei dati risultanti dalla “Certificazione del creditodell’ufficio” e dagli estratti di ruolo forniti dall’ente nel corso della CNC, pertanto sulla base di documenti ufficialmente forniti dagli enti creditori e soltanto in data 16 maggio 2023, a ridosso dell’udienza di omologazione l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un atto di recupero, tempestivamente impugnato dalla Società, per l’importo di € 7.987.583,15, deduce che la Corte sia incorsa in una errata interpretazione della norma di riferimento che , con riferimento al concordato semplificato con cessione dei beni, non prevede alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari né l’intervento dell’asseveratore, sicché il passivo può essere soggetto ad modifiche ed oscillazioni senza che ciò infici la tenuta della proposta.

Evidenzia la ricorrente che il controllo da parte del giudice sulla proposta di concordato semplificato è circoscritto alla valutazione della attuazione del piano, che non è stata messa in discussione dalla Corte; rimarca l’indiscutibile convenienza, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, della proposta che assicura, grazie all’apporto di risorse esogene, una utilità economica anche ai creditori chirografari che diversamente resterebbero integralmente impagati. 1.3 Il quarto motivo denuncia il vizio, ex art. 360, comma 1 n. 5 , c.p.c. di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dall’essersi la ricorrente diligentemente attivata al fine di promuovere, come primo strumento di risoluzione della crisi, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, risultato non praticabile per cause oggettivamente estranee alla condotta e/o alla volontà della debitrice.

Deduce, da ultimo, la ricorrente che non sussiste né alcun divieto di falcidia del credito di Erario ed Enti previdenziali nell’ambito del concordato semplificato, posto che la pretesa erariale né obbligo da parte del debitore di accompagnare il piano concordatario di liquidazione con la transazione fiscale. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il Giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr.,tra le tante, Cass. Sez. U. 22232/2016; 8053 / 2014 e Cass. 23940/2017, 22598/2018, 20042/2020, 26199/2021; 33961/2022, 4784/2023). E’ stato anche chiarito che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione e che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (in tal senso Cass. n. 7347/2012).

Pertanto «adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte»( cfr. Cass. 11158/2011, 20648/2015 e 21978/2018). 2.1 Ciò premesso, va rilevato che il percorso argomentativo della sentenza di appello risulta assolutamente scorretto ed inappagante posto che la Corte, oltre che ad omettere di fornire qualsivoglia informazioni, neanche in via riassuntiva, circa il contenuto ed i termini della proposta di concordato ha anche trascurato di riportare le «osservazioni del Tribunale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, che questa Corte condivide» e le critiche mosse dalla reclamante agli argomenti espost i dal giudice di primo grado. 2.2 In tale contesto appaiono oscure ed imperscrutabili anche le ragioni per le quali l’offerta di pagamento in percentuale dei crediti fiscali è stata ritenuta non corrispondente al modello legale di cui all’art 25 sexies CCII essendosi, sul punto, la Corte limitata ad affermare « rilievo dirimente ha il credito dell’ADER per l’importo di € 8.243.070,97 in relazione al quale l’offerta di € 158.539,19 è assolutamente insufficiente e che nella sua sussistenza ed entità continua ad essere genericamente contestato, se non addirittura ignorato, rendendo il piano manifestamente incoerente già al momento della definizione della procedura.

Né la società ha ritenuto di esperite preventivamente un accordo di ristrutturazione del debito tributario ex artt 57 e 63 CCII». 3 Gli altri motivi rimangono assorbiti. 4 In accoglimento del primo motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi , cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, c