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Ordinanza — n. 1352/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1352/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1352/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8672 R.G. anno 2022 proposto da: Alessandrini Paolo, titolare della ditta Rata, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pagliacci; ricorrente contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ascani; controricorrente avverso la sentenza n 79/2022 depositata il 21 gennaio 2022 della Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVASez. I – RG 8672/2022 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 2495 c.c; Ordinanza — n. 1352/2026 — snciv · Corte di Cassazione: — Il giudizio è da dichiarare estinto. 7. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..

Parole chiave

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impresa in difficoltà colpa d'organizzazione società finanziaria società a responsabilità limitata credito nel fallimento responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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art. 2495 c.c
(estinzione della società con effetto immediato per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese) e l’art. 2495 c.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8672 R.G. anno 2022 proposto da: Alessandrini Paolo, titolare della ditta Rata, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pagliacci; ricorrente contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ascani; controricorrente avverso la sentenza n 79/2022 depositata il 21 gennaio 2022 della Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVASez. I – RG 8672/2022 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a :

M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 8672/2022 Numero sezionale 4312/2025 Numero di raccolta generale 1352/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 1. ─ Paolo Alessandrini, titolare della ditta Rata, ha evocato innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Banca CARISAP - Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. assumendo che Rata s.n.c. aveva intrattenuto con la detta convenuta rapporti di conto corrente, di finanziamento e di altra natura: ha dedotto che la banca si era resa responsabile di comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede e ha domandato che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni indicati in euro 150.000,00, salvo altra.

Si è costituita in giudizio Banca dell’Adriatico, la quale aveva incorporato Carisap, la quale ha concluso per il rigetto della domanda attrice. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato inammissibile la domanda, negando che la ditta individuale Rata fosse legittimata a far valere diritti e azioni che competevano alla società in nome collettivo. Il Giudice di prima istanza ha osservato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 26 febbraio 2013, nella pendenza del giudizio, onde l’impresa individuale non era titolata a proporre la domanda risarcitoria; ha aggiunto che, pur essendo vero che a seguito della cancellazione i beni e i diritti della società si trasferiscono ai soci, doveva considerarsi che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, «la cancellazione implica sempre e comunque la rinunzia della società e dei soci ai diritti di credito azionabili in giudizio, che andavano inclusi nel bilancio di liquidazione della società, previa la necessaria attività, anche giudiziale, ma da parte del liquidatore». 2.

─ Paolo Alessandrini ha impugnato la sentenza di primo grado. Al gravame ha resistito Intesa Sanpaolo, succeduta nella posizione già facente capo a CARISAP. La Corte di appello di Ancona ha pronunciato, in data 21 gennaio 2022, sentenza con cui respinto l’impugnazione. 3. ― Ricorre ora per cassazione lo stesso Alessandrini, nell’indicata qualità di titolare della ditta Rata, facendo valere un unico Sez. I – RG 8672/2022 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 8672/2022 Numero sezionale 4312/2025 Numero di raccolta generale 1352/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 motivo di censura.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. 4. ― Il motivo di ricorso è rubricato come segue: «Violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto e successive modifiche ed integrazioni attinenti l’art. 2272, n. 4, c.c. (estinzione della società con effetto immediato per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese) e l’art. 2495 c.c. (cancellazione della società)». Il ricorrente, muovendo dal presupposto che in data 15 giugno 2012 era divenuto unico titolare delle quote della società, essendosi reso donatario delle stesse, rileva che il socio superstite della società può estinguere la società, omettendo la procedura di liquidazione, e continuare a svolgere individualmente l’attività già svolta in forma societaria.

Osserva che la cancellazione della società Rata di Alessandrini Paolo & C. dal registro delle imprese non aveva fatto venir meno i diritti già facenti capo alla società stessa ma aveva determinato una modificazione soggettiva del rapporto, radicatosi in capo all’unico socio «nella sua forma ovviamente di impresa individuale precostituita». Ne ricava che la legittimazione ad azionare la pretesa contrattuale oggetto del giudizio spettava a lui stesso «in proprio, nella specie titolare della impresa individuale». 5. — In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia: si intende quindi perfezionata la fattispecie abdicativa prevista dagli artt. 390 e 391 c.p.c.. 6.

— Il giudizio è da dichiarare estinto. 7. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigl