Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1347/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual re-evaluation instead of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1347/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Banca Monte dei Paschi di Siena inadmissible. The bank argued the lower court erred in finding the bank and its financial promoter liable for investment losses, claiming the evidence did not prove a necessary causal link or exclude the client's fault. The court rejected these arguments, ruling that the appeals merely requested a new assessment of the evidence file rather than addressing actual legal violations, which exceeds the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute the lower court's evaluation of evidence; appeals must cite specific legal errors, not request a re-examination of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substitute evaluation causal link financial promoter liability art 360 cpc responsabilità dell'azionista colpa del patrocinatore responsabilità da consulenza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2049 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ., dell'art.
Art. 31 TUF
civ., dell'art. 31 TUF, dell'art.1127 cod.
Art. 1127 cod. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
civ., nonché dell'art. 116 cod.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2726 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
artt. 444 cod. proc. pen
La Corte territoriale – anche alla luce dei positivi riscontri emersi in sede penale ove il Malavolta aveva concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen.
art. 2049 cod. civ
Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ., dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

igliere ORDINANZA sul ricorso 26635/2021proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Serra - ricorrente - contro PALAVANCHI SONIA rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Polizzi e Elisa Petri -controricorrente - nonché contro MALAVOLTA ROBERTO RG 26635/21Banca MPS-Palavanchi Est. Cons. Marulli -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO d i BOLOGNA n. 585/2021 depositata il 19/03/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza che si cita in copertina, ha riformato, su domanda di Sonia Palavanchi l'impugnata decisione di primo grado, che aveva disconosciuto la responsabilità della Banca Monte dei Paschi di Siena e del promotore finanziario di questa, Roberto Malavolta, per le operazioni di investimento poste in essere tramite costui che si erano risolte nella totale perdita del capitale investito, ed ha condannato la Banca ed il Malavolta al pagamento in favore dell'appellante della somma di 100.000,00 euro oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

La Corte territoriale – anche alla luce dei positivi riscontri emersi in sede penale ove il Malavolta aveva concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. – si è indotta a ravvisare la responsabilità degli appellati riconoscendo sussistente, per gli effetti dell'art. 2049 cod. civ., il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività fraudolenta del Mal a volta e le mansioni di promotore finanziario svolte per conto della banca in ragione dei fatto che costui, facendosi forte dei rapporti ultraventennali intercorsi con l'attrice e dell'affidamento che questa riponeva perciò nella sua persona –circostanze queste che escludevano ogni concorso di colpa della danneggiata – aveva potuto raccoglierne l'adesione agli investimenti proposti svolgendo un'attività di collocamento del tutto coerente con il disimpegno delle mansioni e le incombenze che gli erano state affidate dalla banca nella sua veste di promotore finanziario.

RG 26635/21Banca MPS-Palavanchi Est. Cons. Marulli La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla banca soccombente con tre motivi, ai quali resiste con controricorso e memoria la Palavanchi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ., dell'art. 31 TUF, dell'art.1127 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ. in tema di valutazione delle prove, perché la Corte di appello, nel pronunciare la condanna di essa ricorrente, avrebbe erroneamente analizzato il tema centrale della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, così come altrettanto erroneamente avrebbe escluso il concorso di colpa della Palavanchi, atteso che nessuno degli elementi di prova in tal senso valorizzati dal decidente fosse idoneo a dimostrare che l'investimento rientrasse nel quadro delle attività disimpegnate dal Malvolta per conto di essa banca e fosse altresì in grado di dimostrare l'incolpevole affidamento della investitrice –; il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2726 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., perché la Corte di appello, nel pronunciare la condanna di essa ricorrente, avrebbe erroneamente escluso il concorso di colpa della Palavanchi in forza di un ragionamento presuntivo sebbene il fatto che l'adesione di questa alle operazioni proposte risultasse dalla sottoscrizione privo dell'intestazione della banca e che i relativi bonifici fossero stati destinati ad uno studio legale piuttosto che alla banca e ciò precludesse il ricorso alle presunzioni –; ed il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. perché la Corte di appello, nel pronunciare la condanna di essa ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto come non contestata la circostanza che fosse prassi del Malavolta raccogliere l'adesione della Palavanchi RG 26635/21Banca MPS-Palavanchi Est.

Cons. Marulli alle operazioni proposte facendole visita sul luogo di lavoro o al domicilio di costei,sempre presentandosi come promotore per conto di essa banca, circostanze che essendo ignote alla banca non potevano essere da questa contestate – da esaminars i congiuntamente in quanto tutti afferenti al medesimo tema decisionale si offrono congiuntamene ad una comune declaratoria di inammissibilità in quanto le censure che vi sono sviluppate, non concretando alcuna violazione di norme di diritto o denuncia di errori processuali, sono unicamente rivolte a sollecitare un rin novato apprezzamentodel compendio istruttorio, in tal modo sollecitando la Corte di Cassazione a svolgere un ufficio sostitutivo del giudice di merito estraneo ai suoi compiti, in quanto essa è giudice solo della legittimità del processo e non del fatto sostanziale ed il giudizio che ha luogo davanti ad essa non costituisca perciò un terzo grado di giudizio in cui poter porre rimedio alla pretesa ingiustizia della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favo re di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 26635/21Banca MPS-Palavanchi Est. Cons. Marulli parte della ricorrent e , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso