Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal, extinguishing the litigation without cost order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal, which was accepted by the respondent. The procedural outcome resulted in the termination of the case without a ruling on costs. The court decided this way because the law mandates that a party's withdrawal automatically ends the judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, precluding any order for the payment of costs.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dai Magistrati: Oggetto ALBERTO PAZZI - Presidente - Opposizione stato passivo COSMO CROLLA - Consigliere - GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - Ud. 10/12/2025 – CC FILIPPO D’AQUINO - Consigliere - R.G.N. 3582/2021 ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3582-2021 proposto da: MICOZZI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIETTA MELLONE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO G.I.
E. S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO COLA per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO N. 8693/2020 del TRIBUNALE DI ANCONAdepositato il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del Numero registro generale 3582/2021 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 1189/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 Ric. 2021 n. 3582 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 2025 controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).
P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025. Il Presidente Numero registro generale 3582/2021 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 1189/2026 Data pubblicazione 20/01/2026