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Decreto — n. 1116/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1116/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1116/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24919/2024 R.G. proposto da: Banca Nazionale Del Lavoro Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Davide Sarti -ricorrente- contro Marco Maurizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coppari controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.599/2024 depositata il 15/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 1116/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Banca Nazionale Del Lavoro Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Davide Sarti -ricorrente- contro Marco Maurizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coppari controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.599/2024 depositata il 15/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione revoca dell'opposizione declinatoria di competenza revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24919/2024 R.G. proposto da: Banca Nazionale Del Lavoro Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Davide Sarti -ricorrente- contro Marco Maurizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coppari controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.599/2024 depositata il 15/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 24919/2024 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 1116/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Così deciso in Roma, il 18/01/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 24919/2024 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 1116/2026 Data pubblicazione 19/01/2026