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Decreto — n. 1114/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal waiver of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 1114/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal waiver of the proceedings. The court noted that the waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, allowing for immediate termination without further analysis. Consequently, no ruling on litigation costs was issued because the opposing party failed to defend itself.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A formal waiver by the appellant constitutes a valid ground for the extinction of the cassation proceedings, thereby terminating the case without substantive review.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Cassation Court Civil Procedure Code dismissal by waiver abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16437/2023 R.G. proposto da: Penelope Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Parlatore -ricorrente- contro Sgs S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.323/2023 depositata il 31/01/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata difesa della parte intimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 16437/2023 Numero sezionale 26/2026 Numero di raccolta generale 1114/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Così deciso in Roma, il 18/01/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 16437/2023 Numero sezionale 26/2026 Numero di raccolta generale 1114/2026 Data pubblicazione 19/01/2026