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Decreto — n. 1113/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1113/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1113/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3242/2024 R.G. proposto da: bab'S Line Srls in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giustiniani unitamente all’avvocato Marco Borraccino -ricorrente- contro Curatela Fallimento Grande Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2188/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata difesa della parte intimata;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 1113/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: bab'S Line Srls in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giustiniani unitamente all’avvocato Marco Borraccino -ricorrente- contro Curatela Fallimento Grande Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2188/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata difesa della parte intimata;

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale estinzione dell'obbligazione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3242/2024 R.G. proposto da: bab'S Line Srls in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giustiniani unitamente all’avvocato Marco Borraccino -ricorrente- contro Curatela Fallimento Grande Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2188/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata difesa della parte intimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 3242/2024 Numero sezionale 25/2026 Numero di raccolta generale 1113/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Così deciso in Roma, il 18/01/2026 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 3242/2024 Numero sezionale 25/2026 Numero di raccolta generale 1113/2026 Data pubblicazione 19/01/2026