Decreto — n. 1042/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG.9975/2024 proposto da: Fortuna Silvia e PichiniFabio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pardini Luca; - Ricorrenti - contro Mediobanca Premier S.p.A. (già Che Banca! S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lombardi Osvaldo e Febbi Stefano; - controricorrente - avverso la Sentenza n° 6582/2023 della Corte d’Appello di Roma del 13/10/2023; letta la rinuncia dei ricorrenti al ricorso principale e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 1042/2026 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Parole chiave
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pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG.9975/2024 proposto da: Fortuna Silvia e PichiniFabio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pardini Luca; - Ricorrenti - contro Mediobanca Premier S.p.A. (già Che Banca! S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lombardi Osvaldo e Febbi Stefano; - controricorrente - avverso la Sentenza n° 6582/2023 della Corte d’Appello di Roma del 13/10/2023; letta la rinuncia dei ricorrenti al ricorso principale e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.