Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1042/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1042/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1042/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG.9975/2024 proposto da: Fortuna Silvia e PichiniFabio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pardini Luca; - Ricorrenti - contro Mediobanca Premier S.p.A. (già Che Banca! S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lombardi Osvaldo e Febbi Stefano; - controricorrente - avverso la Sentenza n° 6582/2023 della Corte d’Appello di Roma del 13/10/2023; letta la rinuncia dei ricorrenti al ricorso principale e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 1042/2026 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali rimborso delle spese ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese compensazione nel fallimento spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG.9975/2024 proposto da: Fortuna Silvia e PichiniFabio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pardini Luca; - Ricorrenti - contro Mediobanca Premier S.p.A. (già Che Banca! S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lombardi Osvaldo e Febbi Stefano; - controricorrente - avverso la Sentenza n° 6582/2023 della Corte d’Appello di Roma del 13/10/2023; letta la rinuncia dei ricorrenti al ricorso principale e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.