Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge the 90-day deadline provision in bankruptcy law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the tribunal's independent reasoning regarding the 90-day filing deadline. Although the appellant argued the deadline was calculated from a different date, the court found the primary ground for inadmissibility was the statutory 90-day limit, which the appellant did not contest. Consequently, the appeal was rejected under the principle that omitting to challenge an autonomous legal basis precludes attacking other grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 4, legge fall.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge an autonomous and sufficient legal ground for the decision, thereby losing the right to contest other grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20757/2022 R.G. proposto da Maria Donata DI CENSO, elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Gabriele Picano , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Maria Donata DI CENSO -controricorrente - e contro Enrico LO RE -intimato - avverso il decreto depositato dal Tribunale di Roma il 25.7.2022, n. rep. 37/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Romaha dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto da Maria Donata Di Censo per chiedere di «dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’ordinanza di vendita del lotto 1 avvenuta in data 10.2.20221 ed aggiudicata ai sig.ri Lo Re Enrico e Malleni Simona».
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo, perché tardivo, e quindi a prescindere dalla pur rilevata difficoltà di individuare un decreto del giudice delegato quale oggetto dell’impugnazione e dalla ritenuta infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame. Contro il decreto del tribunaleMaria Donata Di Censo ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento personale della ricorrente, nell’ambito del quale è stato venduto l’immobile, si è difeso con controricorso. Enrico Lo Re è rimasto intimato.
Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto –art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.». La ricorrente contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo; sostiene, infatti, di avere trasmesso telematicamente l’impugnazione il 4.10.2021– non il 18.10.2021, come indicato dal collegio – a fronte di una comunicazione informale dell’aggiudicazione ricevuta solo in data 24.9.202 1 , e dunque entro il termine di dieci giorni dettato dall’art. 26, comma 3, legge fall.
2. Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Roma ha rilevato che sia l’avviso di vendita, sia l’aggiudicazionerisalivano a ben più di novanta giorni prima della presentazione del reclamo e che, quindi, la decadenza della reclamante era da ricondurre innanzitutto (e in ogni caso) alla norma dettata dall’art. 26, comma 4, legge fall., il quale dispone che «Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria».
Contro tale autonoma ed assorbente ratio decidendi il ricorso non muove alcuna censura, il che lo rende inammissibile in conformità al consolidato principio secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrrel’annullamento della sentenza» (Cass. n. 17182/2020, che cita a sua volta Cass. nn. 10815/2019; 7499/ 2019 ; 15399/ 2018; 9752/ 2017; 2108/2012; 22753/2011).
3. Dichiarato inammissibile il ricorso – con assorbimento di ogni altra questione – le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co