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Decreto — n. 943/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 943/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a company in liquidation, challenged a lower court judgment against multiple individuals and the INPS without acting on the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal appeal 40 day period extinction of litigation Civil Procedure Code failure to act correzione di errore materiale condono delle spese procedurali spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
357/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
357/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8958/2025 R.G. proposto da : PASTIFICIO AMBRA DI PUGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA OSTILLIO unitamente all’avvocato GIUSEPPE ADEO OSTILLIO -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE DE ROSE unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO -controricorrente- contro AURELIO VOLPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO OLIVIERI unitamente all’avvocato FRANCESCO MASCOLI -controricorrente- nonché contro EVANGELISTA CAMPOBASSO, GIOVANNI ADDANTE, GRAZIA BRUNI, ANGELO CASSANO, GIUSEPPE CIAVARELLA, DOMENICO BALSAMO, FRANCESCO CATUCCI, FRANCESCO BENEDETTO, ROSA CAMPO, VITO CIAVARELLA, EMANUELE CATTEDRA, GIOVANNI CARBONARA, FRANCESCO CAVALLO, FRANCESCO CACUCCI, ORONZO DINATALE, MICHELE DIDONNA, PLACIDO CORNALE, GRAZIA DI COSMO, NICOLA ANTONIO DI COSOLA, PIETRO DIFINO, DANILO D'ANIELLO, CAMILLO CORNALE, ANSELMO CORNALE, GIOVANNI COLUCCI, ALESSANDRO DIFINO, GIACOMO DI BENEDETTO, SAVERIO DI BENEDETTO, LORENZO D'AMORE, GAETANO FINESTRONE, FELICE GASSI, FRANCESCO PATRIZIO GENTILE, VINCENZO LAMPUGNANI, VINCENZO FERRARA, GIUSEPPE LIVERANO, NICOLA FINESTRONE, SALLUSTIO LATTARULI, VITTORIO IAFFALDANO, ALESSANDRO GIANNI', GIOVANNI LATROFA, DOMENICO IPPOLITO, DONATO LATROFA, LUIGI LATROFA, GIUSEPPE DIPINTO, VITO LATROFA, GIOVANNI GLORIOSO, ANNALISA PAVONE, ENRICO SALAMINO, GIUSEPPE RUBINO, LUIGI RUBINO, MARIA SICILIANI, FRANCESCO LOMBARDO, ROCCO NITTI, IVANA PAVONE, GUGLIELMO NOCERA, ANTONIO LOMBARDO, VITO SANITATE, ANGELA RINALDI, ANGELO RUBINO, VITO SETTANNI, GIOVANNI MINARDI, TOMMASO OSTELLO, CARLO POMPEO, NICOLA GIOVANNI LORE', FRANCESCO SANTAMARIA, NICOLA TORTELLI, ALBERTO COCCIOLI, FRANCESCO TORTELLI, GIUSEPPE TORTELLI, MICHELE CASTELLANO, CLARA TESTINI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1296/2024 , depositata il 16/10/2024, nel procedimento RG n. 357/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli ac