Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ORGANA SPV S.R.L., submitted a proposal for judgment definition but remained silent for the required duration, while the contrari-candidates, CONSORZIO IL CAMMINO and GSE, argued for the appeal's dismissal. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the case's termination and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after a proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6216/2025 R.G. proposto da: ORGANA SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO FERLITO -ricorrente- contro CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP. IN L.C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO ROGNONI -controricorrente- contro GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA DE LUCA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 244/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026