Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The parties argued over the debt collection proceedings, but the court focused solely on the procedural lapse. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13507/2025 R.G. proposto da : ANZALONE SALVATORE, ANZALONE ROSARIO BENIAMINO e SI.CO.CEM - SICILIANA COMMERCIO CEMENTI S . R . L . , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avvocato C laudio G inevra ( GNVCLD56D10B429E ) , presso il cui indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA claudio.ginevra@avvocaticl.legalmail.itelettivamente domiciliano. -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., tramite la delegata CERVED CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in atti, dall' A vvocato N icola Pasquale Balistreri (BLSNLP79E19G273H), presso il cui indirizzo di posa elettronica certificata nicola.balistreri@avvocaticl.legalmail.it elettivamente domicilia. -controricorrente- BANCA MONTE DEIPASCHI DI SIENA S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA , n.cron. 163/2025, depositata i n data 06/05/2025 .
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,14 gennaio