Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an heir, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent bank argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case definition results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16332/2025 R.G. proposto da: MANNINO ANGELA, in proprio e nella qualità di erede di Rosa Randazzo e di Vito Mannino, elettivamente domiciliata in Palermo, alla via F.sco Padovani n. 20, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Cascina (CSCGPP69C16G273S) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Gioacchino Di Marzo n. 11, DOM.
DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Tiziana Miceli (MCLTZN71S63A089W) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO, n. cron. 864/2025, depositata il giorno 07/06/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Numero registro generale 16332/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 932/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Roma, 14 gennaio 2026. Il Consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 16332/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 932/2026 Data pubblicazione 16/01/2026