Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Bari Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, did not request a decision on the termination proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.; Art. 93, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16034/2025 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, al largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Umberto Morera (MRRMRT55S24L781D) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro SUARIA GIUSEPPE e SUARIA PIETRO, elettivamente domiciliati in Trani (BAT), al Corso Imbriani n. 33/A, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Ernesto Pensato (PNSRST66S21L328U) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI , n. cron. 691/2025,depositata il 13/05/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv.
Ernesto Pensatoche se ne è dichiarato anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv.Ernesto Pensato che se ne è dichiarato anticipatario . Roma,14 gennaio 2026