Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 925/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 925/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 925/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15915/2025 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Giudecca n. 1/B, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Maria Toscano (TSCGPP54B11H224Y) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro CALCOPIETRO LUIGI, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della EDILCALCOPIETRO DI CALCOPIETRO LUIGI C. S.A.S. , elettivamente domiciliato in Polistena (RC), alla via San Francesco d’Assisi n. 30, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Galluzzo (GLLSVT63B03G791E) che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Maria Florimo (FLRMRA75H67C747Y), giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. -intimata- avverso l e SENTENZ E d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, n. cron. 52/2024 , depositata il 26/01/2024 , e n. cron. 400/25, depositata il 29/04/2025.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 925/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione obbligo di anticipare spese istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15915/2025 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Giudecca n. 1/B, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Maria Toscano (TSCGPP54B11H224Y) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro CALCOPIETRO LUIGI, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della EDILCALCOPIETRO DI CALCOPIETRO LUIGI C. S.A.S. , elettivamente domiciliato in Polistena (RC), alla via San Francesco d’Assisi n. 30, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Galluzzo (GLLSVT63B03G791E) che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Maria Florimo (FLRMRA75H67C747Y), giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. -intimata- avverso l e SENTENZ E d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, n. cron. 52/2024 , depositata il 26/01/2024 , e n. cron. 400/25, depositata il 29/04/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,16 gennaio 20