Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a bankrupt company, challenged a lower court ruling but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for case settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16353/2025 R.G. proposto da: FALLIMENTO GE SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tembien n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ferretti (FRRLSN61A08H501A) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Massimo Luconi (LCNMSM64P09I921G), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. cron. 3254/2025, depositata il 26/05/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16353/2025 Numero sezionale 11/2026 Numero di raccolta generale 921/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 14 gennaio 2026. Il Consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 16353/2025 Numero sezionale 11/2026 Numero di raccolta generale 921/2026 Data pubblicazione 16/01/2026