Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 916/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 916/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 916/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14033/2025 R.G. proposto da : FARINELLA ALESSANDRO e CASTAGNA VINCENZO, elettivamente domiciliati in Ferrara, alla via Alberto Lollio n. 15, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Bellitti (BLLVCN69B08D548G) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro IFIS NPL INVESTING S.P.A. (già IFIS NPL S.P.A. incorporante per fusione di F.B.S. S.p.A.), e, per essa, IFIS NPL SERVICING S.P.A (già GEMINI S.P.A.), elettivamente domiciliata in Ravenna, alla via Alfredo Baccarini n. 52, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Marina Vandini (VNDMRN78D48H199Z) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , n. cron. 629/2025,depositata il giorno 03/04/2025.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 916/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro termini di ricorso ritardo ingiustificato legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14033/2025 R.G. proposto da : FARINELLA ALESSANDRO e CASTAGNA VINCENZO, elettivamente domiciliati in Ferrara, alla via Alberto Lollio n. 15, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Bellitti (BLLVCN69B08D548G) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro IFIS NPL INVESTING S.P.A. (già IFIS NPL S.P.A. incorporante per fusione di F.B.S. S.p.A.), e, per essa, IFIS NPL SERVICING S.P.A (già GEMINI S.P.A.), elettivamente domiciliata in Ravenna, alla via Alfredo Baccarini n. 52, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Marina Vandini (VNDMRN78D48H199Z) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , n. cron. 629/2025,depositata il giorno 03/04/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,14 gennaio