Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 893/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 893/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 893/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25657R.G. anno 2021 proposto da: BPER Banca s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Federica Sandulli e dall’avvocato Fabio Preziosi; ricorrente contro C.R.N. Servizi Sanitari s.a.s. di Severino Gianni, rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Brizza e dall’avvocato Valentina Paciello , domiciliata presso l’avvocato Mirko Bernard; controricorrente avverso la sentenza n. 20 9 9/2021 depositat a l’8 giugno 2021 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 112 c.p, art. 2909 c.c; Ordinanza — n. 893/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25657R.G. anno 2021 proposto da: BPER Banca s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Federica Sandulli e dall’avvocato Fabio Preziosi; ricorrente contro C.R.N. Servizi Sanitari s.a.s. di Severino Gianni, rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Brizza e dall’avvocato Valentina Paciello , domiciliata presso l’avvocato Mirko Bernard; controricorrente avverso la sentenza n. 20 9 9/2021 depositat a l’8 giugno 2021 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alle prestazioni d'assicurazione revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali rinuncia all'eredità sospensione della procedura di fallimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 112 c.p
─ BPER ha impugnato la sentenza di appello con un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con cui ha dedotto: la nullità della pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c.
art. 2909 c.c
(primo motivo); la violazione dell’art. 2909 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25657R.G. anno 2021 proposto da: BPER Banca s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Federica Sandulli e dall’avvocato Fabio Preziosi; ricorrente contro C.R.N. Servizi Sanitari s.a.s. di Severino Gianni, rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Brizza e dall’avvocato Valentina Paciello , domiciliata presso l’avvocato Mirko Bernard; controricorrente avverso la sentenza n. 20 9 9/2021 depositat a l’8 giugno 2021 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

LA CORTE OSSERVASez. I–RG 25657/2021 camera di consiglio19.12.2025 1. ─ Con sentenza dell’8 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello propostoda BPER Banca s.p.a. avverso pronuncia del Tribunale partenopeo del 12 dicembre 2017; il giudizio ha ad oggetto l’opposizione a precetto promossa dal detto istituto bancario nei confronti di C.R.N. Servizi Sanitari s.a.s. di Severino Gianni : opposizionerigettata in primo grado. 2. ─ BPER ha impugnato la sentenza di appello con un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con cui ha dedotto: la nullità della pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. (primo motivo); la violazione dell’art. 2909 c.c. (secondo motivo) ; la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.(terzo motivo); la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 615, comma 1, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (quarto motivo).

C.R.N. ha notificato controricorso. 3. — L a ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, come emerge dall’attodatato 7 marzo 2022, depositato in cancelleria. 4. — Il procedimento deve dunque dichiararsi estinto . 5. — Non deve farsi luogo a pronuncia su lle spese, giusta l’art. 391, quarto comma, c.p.c.. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consig