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Ordinanza — n. 859/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal norms in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 859/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ecoter s.r.l. against the Second Instance Court of Palermo inadmissible. The appellant argued that the bank had transferred rights to current account claims, but the court found the appeal's grounds failed to cite any specific legal norms as required by Article 360, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant cannot simply contest factual findings without explicitly referencing the violated legal provisions, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 4 c.p.c.: The grounds of appeal must explicitly cite the specific legal norms alleged to be violated or incorrectly applied, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to cite norms Art. 360 c.p.c. violation of law specific legal provisions appellant burden factual findings review sovraindebitamento di società

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n.
Art. 366, n. 4 c.p.c.
Ora,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
I–RG 27129/2021 camera di consiglio19.12.2025 giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. 6 luglio 2021, n. 18998
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27129 R.G.anno 2021 proposto da: Ecoter s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Gianluca Saeva ; ricorrente contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Maria Antonia Fauci; controricorrente avverso la sentenza n.1530/2021 depositat a il 22 settembre 2021 del la Corte di appello di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Ecoter s.r.l. ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a.

Sez. I–RG 27129/2021 camera di consiglio19.12.2025 assumendo di essersi resa cessionaria, in ragione di trasferimenti di rami di azienda , dei rapporti giuridici facenti capo a Soge me s.r.l. e OICE s.r.l.; ha rilevato che le predette società si erano viste addebitate somme non dovute a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto evalute con riferimento ad alcuni rapporti di cont o correnteda esse intrattenute con la nominata banca. Ha agito per la declaratoria delle nullità contrattuali e per laripetizione dell’indebito.

IlTribunale di Agrigento ha disa tteso le domande attrici , cui ha resistito Intesa Sanpaolo. Harilevato che l’attrice non risulta va essere subentrata nei diritti insorgenti da rapporti bancari estinti, quali erano quelli cui si riferivano le domande proposte. 2. ─ Il gravame proposto da Ecoter s.r.l. è stato respinto, nella resistenza della banca appellata, dalla Corte di Palermo. 3. — Con un unico motivo la detta società ricorre per cas sazione. Intesa Sanpaolo ha notificato controricorso.Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

― Il motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione del contratto di trasformazione di consorzio in società responsabilità limitata e contestuale conferimento di rami di azienda del 15 dicembre 2006, rep. n. 167221, racc. n. 22976, registrato in Agrigento il 27 dicembre 2006, n. 387, in relazione all’artt. 360, n. 3, c.p.c.».La ricorrente deduce che i rapporti di conto corrente oggetto di causa erano stati ad essa trasferiti e che la cessione poteva chiaramente desumersi dal contratto di conferimento di ramo di azienda del 15 dicembre 2006.

Osserva che l a cessione non aveva riguardato il rapporto contrattuale di conto corrente,che si era estinto, ma il diritto di credito, già certo ed esigibile, maturato prima della cessionea seguito dell'applicazione di interessi non dovutida parte della banca. 2. — Il motivo è palesemente inammissibile. Chi impugna fa valere l’error in iudicando in iure previsto dall’art. Sez. I–RG 27129/2021 camera di consiglio19.12.2025 360, n. 3, c.p.c., e cioè la violazioneo falsa applicazione di norme di diritto (essendo evidentemente escluso, in considerazione della materia trattata, che possano venire in questione contratti o accordi collettivi di lavoro).

Il motivo, tuttavia, nell a titolazione, come anche nel suo svolgimento espositivo, non richiama alcuna norma giuridica ed è diretto a confutare l’accertamento in fatto della Corte di merito. Ora,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).Del resto, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519;

Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del Sez. I–RG 27129/2021 camera di consiglio19.12.2025 giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricors