Decreto — n. 856/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13414/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in Brescia, alla Via Vittorio Emanuele II n. 1, presso lo studio degli Avvocati Claudio L a G ioia ( LGACLD48E02G536K ) , B artolomeo R ampinelli Rota ( RMPBTL78T02B157M ) e G iampiero R ampinelli R ota (RMPGPR80T16B157R) che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A. ( società incorporante HDI ITALIA S.P.A.), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avvocato FABIO ALBERICI (LBRFBA62L24H501S) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- MASSIMILIANO CASELLA, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuliana n. 80, presso lo studio degli A vvocati Giovanni Noschese (NSCGNN69C20H703P) e Gaetano Di Fluri (DFLGTN82C23F205D) che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA , n. cron. 1188/2024,depositata il 20/12/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 856/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13414/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in Brescia, alla Via Vittorio Emanuele II n. 1, presso lo studio degli Avvocati Claudio L a G ioia ( LGACLD48E02G536K ) , B artolomeo R ampinelli Rota ( RMPBTL78T02B157M ) e G iampiero R ampinelli R ota (RMPGPR80T16B157R) che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A. ( società incorporante HDI ITALIA S.P.A.), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avvocato FABIO ALBERICI (LBRFBA62L24H501S) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- MASSIMILIANO CASELLA, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuliana n. 80, presso lo studio degli A vvocati Giovanni Noschese (NSCGNN69C20H703P) e Gaetano Di Fluri (DFLGTN82C23F205D) che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA , n. cron. 1188/2024,depositata il 20/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
In proposito, deve osservarsi che:
i) il controricorso di HDI Assicurazioni s.p.a. reca le seguenti conclusioni: « Accogliere il ricorso principale proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A., cui l’odierna controricorrente integralmente aderisce; per l’effetto, cassare la sentenza n. 1188/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in punto di spese»; ii) giusta la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, c.p.c.) ma anzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex aliis , Cass. n. 6154 del 2024;
Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26505 del 2009);iii) ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c. è possibile pronunciare la condanna solidale al pagamento delle spese processuali di tutte o alcune delle parti soccombenti “quando hanno interesse comune”. Nella specie, dunque, la ricorrente Intesa Sanpaolo s.p.a. e la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a., qui chiaramente accomunate dal medesimo interesse, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall’altro controricorrente Massimiliano Casella, con attribuzione ai suoi difensori,Avvocati Giovanni Noschese e Gaetano Di Fluri, che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c., P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. e HDI Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore d el controricorrente Massimiliano Casella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai suoi difensori, Avvocati Giovanni Noschese e Gaetano Di Fluri, che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c. Roma,14 gennaio 2026. Il Consigliere