Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ONZA ADV SRL, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, the liquidation curator, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3879/2025 R.G. proposto da: ONZA ADV SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSUNTA CATAPANO -ricorrente- contro IN LIQUIDAZIONE CURATELA DEL FALLIMENTO NEW CARTENFLEX SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FOGLIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5006/2024 depositata il 06/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 3879/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 853/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento alla parte controricorrente procedura concorsuale ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e dunque, per essa, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Massimo Ferro Numero registro generale 3879/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 853/2026 Data pubblicazione 15/01/2026