Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period. The appellant, representing a bankruptcy entity, filed a challenge against a Milanese decree but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14667/2025 R.G. proposto da: FALLIMENTO INTERMARKET DIAMOND BUSINESS S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ANNARITA DI BATTISTA, unitamente agli avvocati MARIA TERESA VERONICA BRODASCA, PAOLA PAGINI, NICOLETTA FALCONETTI -ricorrente- contro DIEGO STEFANEL, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SANZO, unitamente allo STUDIO LEGALE LCA -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 4490/2025, pubblicato in data 03/06/2025, nel procedimento RG. n. 1517/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026