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Decreto — n. 833/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 833/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 833/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7705/2025 R.G. proposto da: SE.LOG. SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI GIANNATALE -ricorrente- contro INTERPORTO SANTA PALOMBA SRL IN FALLIMENTO -intimato- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE LATINA n. 22/2025, pubblicato in data 25/02/2025, nel procedimento RG n.3592/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 833/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7705/2025 R.G. proposto da: SE.LOG. SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI GIANNATALE -ricorrente- contro INTERPORTO SANTA PALOMBA SRL IN FALLIMENTO -intimato- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE LATINA n. 22/2025, pubblicato in data 25/02/2025, nel procedimento RG n.3592/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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credito nel fallimento sospensione della procedura di fallimento danno ai creditori trasporto marittimo lettera di credito annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
22/2025, pubblicato in data 25/02/2025, nel procedimento RG n.3592/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7705/2025 R.G. proposto da: SE.LOG. SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI GIANNATALE -ricorrente- contro INTERPORTO SANTA PALOMBA SRL IN FALLIMENTO -intimato- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE LATINA n. 22/2025, pubblicato in data 25/02/2025, nel procedimento RG n.3592/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7705/2025 Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 833/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 7705/2025 Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 833/2026 Data pubblicazione 15/01/2026