Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Dino Di Fabio, did not act to preserve the right to appeal the lower court's ruling against the bankruptcy and company defendants. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12430/2025 R.G. proposto da: DI FABIO DINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO DI NARDO unitamente all’avvocato EMILIANO PALUCCI -ricorrente- contro IL FALLIMENTO D'OTTAVIO G DI FABIO D SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO MARCHIONNO -controricorrente- nonché contro FREECOM DI BENE ALESSANDRO SAS, D'OTTAVIO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 102/2025, pubblicata in data 24/01/2025, nel procedimento RG. n. 596/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12430/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 831/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12430/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 831/2026 Data pubblicazione 15/01/2026