Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Valle Verde di Basile Antonio C. S.N.C., did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Basile Mario, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20102/2025 R.G. proposto da: VALLE VERDE DI BASILE ANTONIO C. S.N.C.- SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in San Nicandro Garganico (FG), alla via Adriatico n. 80, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Alfonso Zaccagnino (ZCCLNS55L02I054Z) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro BASILE MARIO, elettivamente domiciliato in Apricena (FG), al Piazzale Andrea Costa n. 5, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Raffaele Rutigliano (RTGRFL67M19E801M) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI BARI, n. 862/2025, depositata in data 11/06/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20102/2025 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 829/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c. p.c.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 7 gennaio 2026. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 20102/2025 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 829/2026 Data pubblicazione 15/01/2026