Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Moretti Gina, the appellant, did not act after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7021/2025 R.G. proposto da: MORETTI GINA, elettivamente domiciliato in Esperia (FR), alla Via Portone Vadillo n. 23, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano Palombo (PLMGTN62S11G838M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGOS DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliata in Milano, alla Via San Martino n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Calogero Lanza (LNZCGR70M01D960K) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Matteo Giarratana (GRRMTT70L30Z114P) -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 7662/2024, depositata in data 05/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7021/2025 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 827/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 7 gennaio 2026. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 7021/2025 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 827/2026 Data pubblicazione 15/01/2026